Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/1999

Altra decisione · depositata il 11/06/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 33d.lgs. 29/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, recante (Modifiche alla legge

regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente "Norme per l'attuazione

del diritto agli studi universitari", come modificata dalla legge

regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di

personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 9 dicembre 1998, depositato in Cancelleria il

19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

ricorso notificato il 9 dicembre 1998, depositato il 19 dicembre

successivo, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e 4,

della legge della Regione Lazio approvata il 15 luglio 1998,

riapprovata a maggioranza assoluta il 18 novembre 1998 (Modifiche

alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: "Norme per

l'attuazione del diritto agli studi universitari" come modificata

dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in

materia di personale);

che, ad avviso del ricorrente, le norme impugnate, nella parte in

cui stabiliscono che il personale del ruolo IDISU (Istituto per il

diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o

comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche

amministrazioni, a domanda, può essere immesso rispettivamente nel

ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti

enti, senza prevedere l'applicabilità delle norme statali in materia

di mobilità, disciplinerebbero una materia che non rientra nella

competenza del legislatore regionale e si porrebbero in contrasto con

l'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo

l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;

che, successivamente, in data 19 aprile 1999, l'Avvocatura

generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

rinuncia accettata dalla Regione Lazio.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione

della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme

integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del

processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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