Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta

sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 14

febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova,

iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979, la

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ha sollevato, in

riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni),

"nella parte in cui prevede che l'imposta (sulle successioni) si

applica anche nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni

dell'assente";

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato, intanto, che la l. 9 ottobre 1971 n. 825 nel

conferire al Governo delega per la revisione del regime tributario

delle successioni e donazioni non ha inteso con la formula usata n.1

dell'art. 8 - far ampio riferimento all'istituto ereditario cui

applicarsi l'imposta, con riguardo evidente, cioè, anche ai

presupposti della imposizione, quali già previsti dall'art.1 del

r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270;

che sussiste d'altra parte, ai fini tributari, sostanziale

equiparabilità tra l'immissione nel possesso dei beni dell'assente e

la successione a causa di morte, poiché gli immessi nel possesso

temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente, mentre in

caso di ritorno dello scomparso è accordato il rimborso dell'imposta

già riscossa (d.P.R. n. 637 cit.: art. 47, primo comma, n. 2);

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni),

sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione

tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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