Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma

settimo, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6

(Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e

norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari),

promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1989 dalla Corte di

Cassazione - Sezioni unite civili sul ricorso proposto da Balestra

Anna contro Comune di Triora iscritta al n. 59 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con

ordinanza in data 14 dicembre 1989, pervenuta il 28 gennaio 1991, ha

sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge

della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, nella parte in cui

dispone che tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento

o la decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica

sono ricorribili dinanzi al Pretore, ai sensi delle norme statali

contenute negli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1035;

che non si sono costituite le parti ne ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione,

già sollevata con ordinanza del Pretore di Genova, ha, con la

sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimità costituzionale

della norma impugnata proprio nella parte oggetto della censura;

che, pertanto, la questione ora in esame deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge della

Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e

competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il

controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata,

in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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