Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1974

Altra decisione · depositata il 17/07/1974 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 6d.P.R. 4/1972

citata

  • art. 1d.P.R. 4/1972
  • art. 25legge 908/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Marche 24 luglio 1973, riapprovata dal Consiglio regionale il 4

dicembre 1973, recante "Integrazione dei compensi ai componenti delle

Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai

sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 dicembre 1973,

depositato in cancelleria il 4 gennaio 1974 ed iscritto al n. 1 del

registro ricorsi 1974.

Udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal

Consiglio regionale delle Marche il 4 dicembre 1973, recante

"Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie

per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30

marzo 1971, n. 118";

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale del provvedimento

impugnato per violazione degli artt. 1 17, primo comma, e 1 18, secondo

comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2

e penultimo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4;

che con atto esibito in pubblica udienza il Presidente del

Consiglio dei ministri, ritenendo cessata la materia del contendere per

effetto della legge 27 dicembre 1973, n. 908, ha rinunciato al

ricorso;

che la Regione Marche non si è costituita in giudizio.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve

dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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