Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/2001

Altra decisione · depositata il 06/07/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal

tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti

proposti da Fulvio Bustreo e altri contro il Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e altri,

iscritta al n. 726 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel

corso di un giudizio cautelare relativo a provvedimenti di diniego

dell'iscrizione dei ricorrenti a facoltà universitarie o a corsi di

diploma universitario (nella specie, odontoiatria e fisioterapia), ha

sollevato, con ordinanza del 15 dicembre 1997, in riferimento agli

artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio

costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,

n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come

modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,

n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che

ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione

degli accessi a taluni corsi universitari;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella

fase cautelare, trattandosi di ricorsi promossi da studenti non

ammessi alla immatricolazione al primo anno (1997-98) dei corsi, per

i quali l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale

21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di

accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di

orientamento) e le università hanno stabilito un numero massimo di

iscrizioni;

che, secondo le ordinanze di rimessione, in base agli

artt. 33 e 34 della Costituzione, sussisterebbe una riserva relativa

di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario;

riserva che, pur non precludendo al legislatore ordinario di

demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, tuttavia

consentirebbe ciò soltanto previa determinazione, da parte del

legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e

indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa

individuazione delle linee essenziali della disciplina;

che - osserva il rimettente - la disposizione censurata, al

contrario, conferisce al Ministro dell'università il potere di

determinare la limitazione degli accessi all'istruzione

universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali

della disciplina e anzi attribuendo al Ministro stesso il compito di

definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica

amministrazione (il consiglio universitario nazionale), i criteri

generali per la regolamentazione dell'accesso: ciò che sarebbe in

contrasto con il principio della riserva di legge e comporterebbe

altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo

studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha rilevato che i dubbi di

costituzionalità sollevati sono superati, nel merito, dalla

pronuncia n. 383 del 1998 con cui questa Corte ha dichiarato

l'infondatezza di identiche questioni, e che ha osservato inoltre, in

una successiva memoria, che, recependo l'invito formulato in quella

decisione, il legislatore ha introdotto una nuova normativa in

materia di accessi all'università con la legge 2 agosto 1999,

n. 264, il cui art. 5, in particolare, stabilisce una sanatoria delle

posizioni degli studenti iscritti con riserva ai corsi degli anni

accademici precedenti per effetto di provvedimenti cautelari adottati

in sede giurisdizionale, concludendo per un riesame della rilevanza

della questione da parte del giudice rimettente, stante la disciplina

sopravvenuta, e comunque per l'infondatezza della questione medesima.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione

(emessa nell'anno 1997, ma pervenuta a questa Corte nel 2000), è

sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di

accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la

programmazione a livello nazionale e di singole università degli

accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono

una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative,

dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le università devono

attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai

medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina

transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai

corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze

cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data

di entrata in vigore della medesima legge, o che siano comunque stati

ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove

disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno

dato origine alla presente questione di costituzionalità (v.,

analogamente, le ordinanze di questa Corte numeri 36 del 2001; 548,

486, 269 e 142 del 2000; 411 e 408 del 1999);

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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