Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1974

Altra decisione · depositata il 17/07/1974 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Emilia-Romagna 12 luglio 1973, riapprovata dal Consiglio

regionale il 7 novembre 1973, recante "Norme per il funzionamento delle

Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30

marzo 1971, n. 118", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri, notificato il 23 novembre 1973, depositato in cancelleria

il 28 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna il 7 novembre 1973, recante

"Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie per gli

invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118";

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale del provvedimento

impugnato per violazione degli artt. 117, primo comma, e 118, secondo

comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2,

del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4;

che al detto ricorso resisteva la Regione Emilia- Romagna, a mezzo

del Presidente della Giunta regionale, difeso dagli avvocati Francesco

Galgano e Guido Viola, con atto depositato il 17 dicembre 1973;

che con atto depositato il 27 maggio 1974 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, e la rinuncia è stata

accettata dalla Regione con atto del 4 giugno 1974.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve

dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - VEZIO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI NICOLA REALE - PAOLO ROSSI

- LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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