Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/1999

Altra decisione · depositata il 11/06/1999 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Lombardia riapprovata il 27 maggio 1997, recante "Modifiche alla

legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 in materia di regime

transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria nei parchi

regionali" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 18 giugno 1997, depositato in Cancelleria il

26 successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per

la Regione Lombardia.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale,

in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 21, comma 1,

lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), questione di legittimità costituzionale della delibera

legislativa recante "Modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996,

n. 32 in materia di regime transitorio per l'esercizio dell'attività

venatoria nei parchi regionali", riapprovata a maggioranza assoluta

dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 27 maggio

1997, nell'identico testo rinviato con atto del 20 dicembre 1996;

che l'impugnata delibera legislativa prevede una modifica

all'art. 13, comma 5, della legge della Regione Lombardia 8 novembre

1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30

novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette.

Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei

monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza

naturale e ambientale" e regime transitorio per l'esercizio

dell'attività venatoria), che - nelle more dell'individuazione delle

aree a parco naturale di cui all'art. 16-ter della legge della

Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 - vieta l'esercizio della

caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano, limitando il

divieto di attività venatoria nel Parco predetto esclusivamente alle

aree di riserva naturale e alle oasi di protezione;

che sia nell'atto di rinvio, sia nel ricorso, la delibera

impugnata viene censurata in quanto, con la modifica apportata alla

legge regionale n. 32 del 1996, consente la caccia nella foresta

demaniale inclusa nel parco regionale dell'Alto Garda bresciano, in

contrasto con l'art. 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157 del

1992, che vieta l'attività venatoria nelle foreste demaniali, "ad

eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito

il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non

presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta

della fauna selvatica";

che alla delibera legislativa censurata viene allegata una nota

dell' INFS ad avviso del ricorrente non idonea a superare le

motivazioni del rinvio, limitandosi tale nota "a condividere, in

linea generale, i criteri di zonizzazione previsti dalla delibera

della Regione Lombardia del 21 dicembre 1990 ... senza tuttavia

esprimersi direttamente sulla presenza o meno di condizioni

favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica

nelle aree interessate, come espressamente previsto dall'art. 21,

comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992";

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la

Regione Lombardia sollevando, innanzi tutto, un'eccezione

d'inammissibilità del ricorso in quanto fondato su un motivo diverso

da quello indicato nel rinvio governativo, con il quale si lamentava

la mancanza del prescritto parere dell'INFS, mentre, in sede di

impugnazione, dinanzi all'intervenuto parere a séguito di richiesta

regionale, il ricorrente si sarebbe limitatato a censurare la

genericità del parere medesimo;

che la Regione eccepisce in secondo luogo l'improcedibilità per

sopravvenuta carenza di interesse in séguito all'approvazione della

legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 (Integrazioni e modifiche alla

legge regionale 8 novembre 1996, n. 32), che abroga totalmente il

comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 32 del 1996, oggetto di

modifica parziale da parte della delibera impugnata;

che la difesa della Regione considera inoltre superata la

questione sollevata dal Presidente del Consiglio in ragione

dell'intervenuta presentazione, da parte dell'ente gestore del Parco

dell'Alto Garda bresciano, della proposta di perimetrazione delle

aree a parco naturale in conformità alla menzionata legge n. 38 del

1997, che al comma 2 dell'art. 1 ha previsto una disciplina

transitoria della caccia nei parchi regionali stabilendo che, fino

all'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art.

17 della legge della Regione Lombardia n. 86 del 1983, "le aree

oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi

regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio

1992, n. 157, coincidono con le riserve naturali e con le aree a

parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è

stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata

in vigore della presente legge";

che la Regione Lombardia deduce altresì il superamento della

questione prospettata dal Governo in considerazione della "dichiarata

applicazione al Parco dell'Alto Garda bresciano del divieto di caccia

nelle foreste demaniali" di cui all'art. 21, comma 1, lettera c)

della legge n. 157 del 1992, richiamato in una nota dell'Assessore

regionale all'ambiente, citata nella memoria;

che, nel merito, la resistente deduce l'infondatezza della

questione, osservando che, in séguito al rinvio governativo, la

Regione ha ottemperato all'onere procedimentale impostole dall'art.

21, comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992 e, quanto alla

censura di genericità del parere dell'INFS, la difesa dell'ente

territoriale resistente richiama la sentenza di questa Corte n. 248

del 1995, per ribadire che "il giudizio di legittimità

costituzionale sulla legge regionale non si presenta come la sede

idonea per valutare l'adeguatezza di un parere espresso in sede

tecnica da un organo amministrativo";

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato un'istanza per chiedere una dichiarazione di cessazione

della materia del contendere in considerazione dell'abrogazione, ad

opera della legge della Regione Lombardia 17 ottobre 1997, n. 38,

dell'intero comma 5 dell'art. 13 della legge della Regione Lombardia

8 novembre 1996, n. 32, che pertanto determina il "superamento" della

delibera legislativa impugnata, recante una parziale novella del

predetto comma 5 dell'art. 13;

che successivamente, in data 4 maggio 1999, adducendo gli stessi

motivi formulati nell'istanza di cessazione della materia del

contendere, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di

rinuncia al ricorso;

che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla

Regione Lombardia.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa

accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del

processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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