Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1999

Altra decisione · depositata il 11/06/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione

Lombardia, riapprovate il 17 settembre 1997, recanti a) "Norme

transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale

dell'Oglio Sud"; b) "Norme transitorie inerenti l'esercizio della

caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord"; c) "Norme transitorie

inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda

bresciano"; d) "Norme transitorie per il Parco regionale delle Orobie

valtellinesi", promossi con quattro ricorsi del Presidente del

Consiglio dei Ministri notificati il 10 ottobre 1997, depositati in

cancelleria il 18 successivo ed iscritti ai nn. 63, 64, 65 e 66 del

registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore

Fernanda Contri.

Ritenuto che, con quattro ricorsi di analogo contenuto, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato quattro leggi

della Regione Lombardia, approvate dal Consiglio regionale il 30

luglio 1997, rinviate dal Commissario del Governo e riapprovate tutte

il 17 settembre 1997 a maggioranza assoluta dei consiglieri

regionali, recanti, rispettivamente, "Norme transitorie inerenti

l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud"; "Norme

transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale

dell'Adda Nord"; "Norme transitorie inerenti l'esercizio della

caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano"; "Norme

transitorie per il Parco regionale delle Orobie valtellinesi";

che le leggi impugnate modificano l'art. 13, comma 5, della legge

regionale 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla legge

regionale 30 novembre 1983, n. 86: "Piano generale delle aree

regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle

riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di

particolare rilevanza naturale ed ambientale" e regime transitorio

per l'esercizio dell'attività venatoria), apportando la cartografia

con la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da

destinare a "parco naturale" nelle quattro aree citate (zone che la

normativa lombarda distingue dalle restanti aree dei parchi

regionali, sottoponendo le prime al regime di tutela previsto dalla

legge quadro nazionale e le seconde ad un regime meno vincolistico);

che in tal modo, secondo la difesa erariale, dette norme

anticiperebbero gli effetti che deriveranno dall'approvazione dei

piani territoriali di coordinamento e, in particolare,

consentirebbero transitoriamente la caccia all'interno dei suddetti

parchi regionali;

che pertanto contrasterebbero con l'art. 22, comma 6, della legge

n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) e con l'art. 21,

comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio) che invece prescrivono il divieto assoluto di caccia nei

parchi regionali e sarebbero censurabili sotto i profili della

irragionevolezza, della disparità di trattamento e del contrasto con

i princìpi generali della citata legge n. 394 del 1991;

che la Regione Lombardia non si è costituita nei presenti

giudizi;

che successivamente l'Avvocatura dello Stato, con quattro istanze

presentate il 28 aprile 1999, ha chiesto che in tutti e quattro i

giudizi sia dichiarata la cessazione della materia del contendere,

alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 17 ottobre 1997,

n. 38 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996,

n. 32). Questa ha abrogato l'intero art. 13, comma 5, della legge

regionale n. 32 del 1996, che era oggetto di modifica parziale da

parte delle norme impugnate, ed ha stabilito che, sino all'entrata in

vigore dei piani territoriali di coordinamento, le aree oggetto di

divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali

coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale

comprese nei piani territoriali di coordinamento già adottati o

proposti dagli enti gestori fino a quel momento;

che, infine, con quattro atti depositati il 4 maggio 1999,

l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare a tutti i

ricorsi.

Considerato che, in assenza di parti costituite, la rinuncia al

ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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