Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1988

Altra decisione · depositata il 25/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella

ordinanza n. 449 del 3 dicembre 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi

nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della

ordinanza n. 449 del 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella ordinanza n. 449 del 1987 siano corretti i

seguenti errori materiali nel modo che segue:

1) nel "Ritenuto" della motivazione, dopo la data "18 settembre

1985" e prima della parola "sollevato", deve leggersi "e il Tribunale

di Cremona con ordinanza in data 3 maggio 1985 hanno";

2) nel "considerato" della motivazione in luogo di "al

procedimento penale nel corso del quale", deve leggersi "ai

procedimenti penali nel corso dei quali" e, in luogo di "essendo

apodittica l'affermazione del giudice a quo", deve leggersi "essendo,

in particolare, apodittica l'affermazione del Tribunale di Udine";

3) nel dispositivo in luogo di "dal Tribunale di Udine", deve

leggersi "dal Tribunale di Cremona e dal Tribunale di Udine" e, in

luogo di "1085" deve leggersi "1985".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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