Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1982

Altra decisione · depositata il 22/12/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e

5 della legge della Regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il

21 luglio 1976 (Norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge

della Regione Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio

1977 (Norme sui Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e

della legge della Regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26

ottobre 1977 (Composizione dei Consigli di amministrazione degli enti

ospedalieri), giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei

ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, il 24

maggio e il 15 novembre 1977, depositati nella Cancelleria della Corte

costituzionale il 14 agosto 1976, il 30 maggio e il 22 novembre 1977,

iscritti al n. 32 del registro ricorsi 1976 ed ai nn. 12 e 34 del

registro ricorsi 1977 e dei quali è stata data notizia nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 225 del 1976 e nn. 162, 176 (rettifica) e

327 del 1977.

Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia- Romagna e

della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e

gli avvocati Enrico Spagna Musso per la Regione Emilia-Romagna e

Vincenzo Del Pozzo, per la Regione Puglia.

Ritenuto che con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri

in data 29 luglio 1976 il Governo ha proposto questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione

Emilia-Romagna riapprovata il 21 luglio 1976, recante "norme sugli

organi degli enti ospedalieri", per contrasto con l'art. 117 della

Costituzione, in relazione all'art. 9, l. 12 febbraio 1968, n. 132

(enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), ed al combinato disposto

degli artt. 12, l. n. 132 del 1968, e 3, d.P.R. 4 gennaio 1972, n. 4

(trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera), nella parte in cui

rispettivamente modificano il rapporto tra rappresentanti elettivi e

rappresentanti degli originari interessi dell'ente nella composizione

dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri (art. 2) e

sostituiscono i rappresentanti dei ministeri della sanità e del lavoro

e della previdenza sociale con due rappresentanti della regione nella

composizione del collegio dei revisori (art. 5);

che, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data

20 maggio 1977, è stata altresì impugnata la legge della Regione

Emilia-Romagna riapprovata il 4 maggio 1977, recante "norme sui

consigli di amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con

gli artt. 117 e 134 Cost., 2, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 32,

l. 11 marzo 1953, n. 87, laddove stabilisce che alle sedute del

Consiglio di amministrazione di taluni enti ospedalieri non partecipa

con voto consultivo il rappresentante di cui all'art. 8 della l. 6

agosto 1975, n. 419, recante "miglioramento delle prestazioni

economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi"

(art. 1) e che del Consiglio d'amministrazione stesso non facciano

parte i due membri aggiunti dall'art. 9 della l. n. 419 del 1975 (art.

2);

che, infine, con ricorso dello stesso Presidente del Consiglio dei

ministri del 14 novembre 1977 è stata proposta questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia

riapprovata il 26 ottobre 1977, recante "composizione dei consigli di

amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con gli artt.

117 e 134 Cost., 2, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 32, legge 11

marzo 1953, n. 87, laddove, nello stabilire la composizione del

consiglio d'amministrazione degli enti suddetti, esclude le

integrazioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge 6 agosto 1975, n. 419.

Considerato che i giudizi promossi con i ricorsi di cui sopra

concernono tutti la composizione dei consigli d'amministrazione degli

enti ospedalieri e possono essere, quindi, riuniti e decisi con unica

pronuncia;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è stata

emanata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del

servizio sanitario nazionale" la quale: a) all'art. 61, terzo comma,

lettera a, ha stabilito che le regioni, con lo stesso provvedimento col

quale costituiscono le unità sanitarie locali, adottano disposizioni

"per il graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle

unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature

di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma

della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie

del servizio sanitario nazionale"; b) al successivo art. 66, penultimo

comma, ha previsto che, effettuato il trasferimento, gli enti ed

istituti di cui alle lettere a e b del primo comma - fra i quali gli

enti ospedalieri - perdano la personalità giuridica;

che la Regione Emilia-Romagna, con l.r. 3 gennaio 1980, n. 1 (Norme

sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie

locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali) ha

stabilito, a norma del terzo comma dell'art. 61 della l. n. 833 del

1978, che detto trasferimento sia attuato "ad avvenuto insediamento

delle assemblee dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali,

con atti del Presidente della giunta regionale, sulla base dei criteri

stabiliti dal Consiglio regionale" (art. 47, primo comma) e che solo

sino all'emanazione di tali atti le funzioni anche ospedaliere

"continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza

secondo la vigente normativa statale e regionale" (art. 47, secondo

comma);

che la Regione Puglia, con l.r. 26 maggio 1980, n. 51 (Norme per

l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali) ha

a sua volta stabilito che, con lo stesso decreto col quale il

Presidente della Giunta costituisce le unità sanitarie locali, siano

adottate "sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio

regionale, in relazione alle singole unità sanitarie locali, le

disposizioni previste dall'art. 61, comma terzo, della legge 23

dicembre 1978, n. 833" (art. 56, secondo comma);

che, al fine di stabilire se tuttora sussista interesse alla

decisione sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale,

occorre quindi accertare se il trasferimento dei beni e delle funzioni

degli enti ospedalieri alle unità sanitarie locali sia stato o meno

compiutamente effettuato nelle Regioni Emilia- Romagna e Puglia;

visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 12 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni decisione sui giudizi promossi con i ricorsi di cui in

epigrafe, dispone che, entro centoventi giorni dalla comunicazione

della presente ordinanza, il Presidente della Giunta regionale della

Regione Emilia-Romagna ed il Presidente della Giunta regionale della

Regione Puglia forniscano, per la parte di rispettiva competenza, gli

elementi sopra indicati comprovanti il compiuto trasferimento dei beni

e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma dell'art. 61, terzo

comma, lettera a della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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