Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/2000

Altra decisione · depositata il 27/01/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della limitazione del controllo della Corte dei conti

sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica

(INAF) ai soli "conti consuntivi" attuata con il decreto legislativo

23 luglio 1999, n. 296 (Istituzione dell'Istituto nazionale di

astrofisica INAF e norme relative all'Osservatorio vesuviano),

promosso dalla Corte dei conti, con ricorso depositato il 24

settembre 1999 ed iscritto al n. 129 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della

determinazione n. 52/1999 della Sezione competente al controllo sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra

poteri dello Stato nei riguardi del Governo della Repubblica e dei

Ministri per l'università e la ricerca scientifica e per la funzione

pubblica, in relazione al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296

(Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF e norme

relative all'Osservatorio vesuviano), "nella parte in cui si è

limitato il potere di controllo della Corte dei conti", per

violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione,

chiedendo che questa Corte, "previo annullamento e/o dichiarazione di

illegittimità costituzionale" del suddetto decreto legislativo,

dichiari che "spetta alla Corte dei conti - nella composizione della

sezione del controllo sugli enti - l'esercizio del controllo previsto

dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 sugli enti considerati dalle

richiamate norme";

che il ricorrente, facendo riferimento all'art. 100, secondo

comma, della Costituzione per quanto attiene all'esercizio del

controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti

a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nonché ai successivi

adempimenti nei confronti delle Camere "sul risultato del riscontro

eseguito", osserva che, in attuazione di tale parametro

costituzionale, è stata emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259, la

quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha istituito una

speciale Sezione e ha dettato le modalità per l'esercizio della

funzione di controllo;

che nel ricorso si sostiene che la legge 15 marzo 1997, n. 59,

nel prevedere (art. 11) una delega per il riordinamento di

particolari enti pubblici e privati, operanti in specifici settori,

non ha fatto alcun riferimento, nell'indicazione dei necessari

criteri direttivi, alle funzioni di controllo della Corte dei conti

nei riguardi degli enti medesimi, manifestando anzi, nell'art. 14,

con il richiamo alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'intento di

mantenere il sistema di controllo previgente;

che, inoltre, l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur

rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle

forme del controllo, riferisce quest'ultimo a tutti gli enti a cui lo

Stato contribuisce in via ordinaria senza porre alcuna distinzione e

pertanto la limitazione di tale controllo, ad opera delle

disposizioni in questione, alla "semplice verifica dei bilanci

consuntivi con esclusione del controllo sugli atti di gestione e con

esclusione perfino dell'esame della regolarità contabile" violerebbe

la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alla Corte dei

conti medesima.

Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente,

sulla base della determinazione n. 52/1999 della Sezione competente

al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria, con ricorso depositato il 24

settembre 1999, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri

dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri, e contro i Ministri per

l'università e la ricerca scientifica e per la funzione pubblica, in

relazione al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 (Istituzione

dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF e norme relative

all'Osservatorio vesuviano), per violazione degli artt. 76, in

riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 100, secondo comma,

della Costituzione;

che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e

quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è

chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità del

ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte

dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla

gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via

ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto

costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della

Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare,

è caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100,

secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena

indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del

1993 e ordinanza n. 323 del 1999, nonché, in relazione alla funzione

di controllo in generale, sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);

che, ancora dal punto di vista soggettivo, la legittimazione a

resistere spetta al Governo, rappresentato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, e non ai singoli Ministri, in quanto -

indipendentemente dalla questione dell'astratta legittimazione di

questi ultimi - il conflitto proposto riguarda norme contenute in

decreti legislativi delegati, ascrivibili ai poteri e alla

responsabilità del Governo nel suo complesso;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è

indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da

norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne

competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo

1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo

comma, della Costituzione;

che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto di

atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, questa

Corte ha già dato una risposta affermativa con sentenza n. 457 del

1999 resa su analogo conflitto;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto

di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza all'organo ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di novanta

giorni dalla comunicazione di cui sub-a), per essere successivamente

depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine

fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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