Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 del T.U.

5 aprile 1951, n. 203, modificato dall'art. 28 della legge 23 marzo

1956, n. 136, promosso con ordinanza 17 agosto 1956 del Consiglio

comunale di Venosa, emessa in sede di reclamo per illegittimità delle

operazioni elettorali su ricorso di Cervellino Teodoro e di Viglione

Pasquale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277

del 9 novembre 1957 ed iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che, con ricorso proposto il 24 giugno 1956, gli elettori

Cervellino Teodoro e Viglione Pasquale chiedevano che fosse dichiarata

dal Consiglio comunale di Venosa (Potenza) la nullità del risultato

elettorale in base allo scrutinio della undicesima sezione, non

essendosi ottemperato alla vidimazione delle liste elettorali, ai sensi

dell'art. 45 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, modificato dall'art. 28

della legge 23 marzo 1956, n. 136, in relazione all'art. 71 del citato

T.U. del 1951;

che con deliberazione 17 agosto 1956 il predetto Consiglio comunale

respinse il ricorso e sollevò la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71 del T.U. n. 203 del 1951, in relazione

all'art. 48, secondo comma, della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita;

Considerato che il Consiglio comunale di Venosa, avendo respinto il

ricorso proposto dai due elettori, ha definito nel merito il giudizio

nella fase svoltasi davanti allo stesso Consiglio comunale; onde era

ormai preclusa la possibilità di sollevare, in via incidentale, la

questione di costituzionalità; che pertanto la questione deve

ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata e ordina la restituzione degli atti al

Consiglio comunale di Venosa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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