Corte costituzionale

Ordinanza n. 227/1976

Altra decisione · depositata il 18/11/1976 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 11, e 16

della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione

di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,

docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e

artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre

1975 dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - nel procedimento

per l'ammissione al visto ed alla registrazione del d.P.R. 30 giugno

1975, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il vice Avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 20 novembre 1975 la Corte dei conti -

Sezione di controllo - nel corso del procedimento per l'ammissione al

visto e alla registrazione del d.P.R. 30 giugno 1975, relativo al

riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo

della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,

11, e 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477, recante "Delega al Governo

per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale

direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,

elementare, secondaria e artistica dello Stato", per contrasto con

l'art. 81, terzo e quarto comma o, alternativamente, con l'art. 76,

della Costituzione.

Considerato che, in pendenza di tale giudizio, è stato emanato il

decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, recante "Riordinamento dei ruoli

del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna,

elementare, secondaria e artistica dello Stato", riproducente

integralmente, salvo che per la disposizione riguardante la copertura

finanziaria (art. 22), il testo del d.P.R. 30 giugno 1975, sopra

menzionato;

che tale decreto-legge è stato ammesso al visto e conseguente

registrazione dalla Corte dei conti con deliberazione del 13 febbraio

1976, e convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

che, pertanto, si rende necessaria una nuova valutazione della

rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - Sezione di

controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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