Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1995

Altra decisione · depositata il 02/06/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato sollevato da Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik

Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in

materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali,

ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3,4,10 e 13

del 1995, e fissati in data 11 giugno 1995 con decreto del Presidente

della Repubblica 5 aprile 1995, nei confronti del Garante per la

radiodiffusione e l'editoria e del Governo della Repubblica, sorto a

seguito del provvedimento del Garante del 12 aprile 1995, recante

"Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e

sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui

votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995"; del

provvedimento del Garante del 13 maggio 1995, recante "Integrazioni e

modifiche delle disposizioni 12 aprile 1995 relative alle campagne

referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione"; del

provvedimento del Garante del 22 maggio 1995, recante

"Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla stampa e

sulla radiotelevisione", e del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182,

recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di

informazione durante le campagne elettorali e referendarie";

conflitto sollevato con ricorso depositato il 31 maggio 1995 ed

iscritto al n. 56 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 2 giugno 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 31 maggio

1995, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, quali

promotori e presentatori dei referendum abrogativi di varie

disposizioni previste in materia di commercio, di elezioni comunali e

di contributi sindacali, dichiarati ammissibili dalla Corte

costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, hanno

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Garante per la

radiodiffusione e l'editoria e del Governo, in persona del Presidente

del Consiglio dei ministri, esponendo che i provvedimenti del Garante

del 12 aprile 1995, recante "Regolamento per la disciplina della

comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai

referendum abrogativi per la cui votazione è fissata la data del

giorno 11 giugno 1995", del 13 maggio 1995, recante "Integrazioni e

modifiche delle disposizioni 12 aprile 1995 relative alle campagne

referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione" e del 22 maggio

1995, recante "Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla

stampa e sulla radiotelevisione", nonché il decreto-legge 19 maggio

1995, n. 182, recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso

ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e

referendarie", risultano lesivi dei poteri di rilievo costituzionale

spettanti al comitato promotore dei suddetti referendum, in

violazione degli artt. 21, 48, 75 e 77 della Costituzione;

che i ricorrenti richiamano le decisioni della Corte che hanno

riconosciuto la legittimazione attiva del comitato dei promotori del

referendum, e chiedono che la Corte costituzionale, dichiarata

l'ammissibilità del conflitto, accolga il ricorso e annulli, previa

sospensiva, i richiamati provvedimenti del Garante e il decreto-legge

n. 182 del 1995.

Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11

marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a decidere

preliminarmente con ordinanza in camera di consiglio, senza

contraddittorio, se esista la materia di un conflitto la cui

soluzione spetti alla sua competenza, con riferimento alla presenza

dei presupposti soggettivi e oggettivi richiamati nel comma 1 del

medesimo articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore

corso del giudizio, istanze ed eccezioni anche su questo punto;

che, in riferimento all'esistenza dei presupposti soggettivi,

questa Corte ha ripetutamente affermato (v. ordinanze n. 17 del 1978,

nn. 1 e 2 del 1979 e, da ultimo, ordinanza n. 118 del 1995) che al

comitato dei promotori del referendum abrogativo va riconosciuta la

legittimazione attiva a sollevare conflitto di attribuzione, dal

momento che la frazione del corpo elettorale costituita dai firmatari

della richiesta di referendum abrogativo, identificata dall'art. 75

della Costituzione, è assimilabile ad un potere dello Stato in

virtù delle funzioni ad essa attribuite, e che in questa sede la

competenza a dichiarare la volontà dei firmatari della richiesta

referendaria spetta ai promotori e presentatori della richiesta

medesima;

che il ricorso viene proposto nei confronti del Garante per la

radiodiffusione e l'editoria, in relazione all'approvazione dei

provvedimenti del 12 aprile, 13 maggio e 22 maggio del 1995, e del

Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in

relazione all'adozione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182;

che le attribuzioni del Garante, disciplinate dalla legge

ordinaria (v. art. 6 legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive

modificazioni e integrazioni), non assumono uno specifico rilievo

costituzionale né sono tali da giustificare - nonostante la

particolare posizione di indipendenza riservata all'organo

nell'ordinamento - il riferimento all'organo stesso della competenza

a dichiarare in via definitiva la volontà di uno dei poteri dello

Stato;

che pertanto, non sussistendo i richiesti requisiti soggettivi,

il conflitto nei confronti del Garante per la radiodiffusione e

l'editoria va dichiarato inammissibile;

che, per quanto concerne i presupposti oggettivi, il ricorso,

nella parte in cui solleva il conflitto nei confronti del Governo in

relazione all'adozione del decreto-legge n. 182 del 1995, deduce

l'invasione e la lesione di attribuzioni di rilievo costituzionale,

spettanti ai promotori del referendum abrogativo nello svolgimento

della campagna referendaria ai sensi degli artt. 21, 48, 75 e 77

della Costituzione, e che, pertanto, per questa parte, il ricorso,

nella attuale fase delibativa, va dichiarato ammissibile, salva e

impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo

all'ammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio, dichiara ammissibile, ai sensi

dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per

conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della

Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, dai

promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di

elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi con le sentenze

di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995;

Dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e

presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi

ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al

Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei

ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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