Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato

il 4 maggio 1984, depositato in Cancelleria il 23 maggio successivo

ed iscritto al n. 16 del Registro 1984, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito dell'atto n. 2413/2960 del 7 marzo 1984 della

Commissione di controllo sulla amministrazione regionale, con il

quale è stata annullata la deliberazione n. 36782 del 29 febbraio

1984 della Giunta regionale della Lombardia, concernente lo

scioglimento del Comitato amministrativo (già trasformato in

Collegio commissariale) del Consorzio Provinciale Antitubercolare di

Milano e la nomina del Commissario straordinario per la provvisoria

gestione dell'ente;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Lombardia ha proposto conflitto di

attribuzione contro l'annullamento, da parte della Commissione di

controllo sull'amministrazione regionale, di una delibera della

Giunta concernente lo scioglimento del Comitato amministrativo (già

trasformato in collegio commissariale) del Consorzio provinciale

antitubercolare di Milano e la nomina del commissario per la

provvisoria gestione dell'ente;

che la ricorrente assume che la Commissione di controllo

sull'amministrazione regionale ha annullato la delibera sopra

indicata sulla base della considerazione che i consorzi di enti

locali territoriali (come il Consorzio provinciale antitubercolare di

Milano), anche se operanti in materie di competenza regionale, sono

riservati allo Stato;

che, così facendo, l'organo di controllo non avrebbe

considerato che l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1980, n. 10

prevede che i collegi commissariali degli enti in liquidazione (come

il C.P.A.) siano sciolti nel caso in cui venga a mancare la

maggioranza dei membri loro assegnati;

che tale norma impedirebbe di dare rilevanza al solo profilo

strutturale dell'ente (consorzio fra enti locali territoriali)

dovendosi invece considerare che si tratta di un ente la cui

sopravvivenza giuridica è esclusa dalla riforma sanitaria e dalle

leggi regionali attuative di questa (art. 61 e 66 della legge n. 833

del 1978 e LL.RR. 5 aprile 1980 nn. 35 e 36);

che, nel caso di specie, la delibera annullata non sarebbe tanto

espressione della funzione di controllo sugli organi di un consorzio

fra enti locali territoriali, quanto piuttosto una tappa

nell'avanzamento di un processo transitorio finalizzato al

trasferimento alle USL di tutte le funzioni, beni e personale degli

enti operanti in materia di assistenza sanitaria;

che pertanto la riserva di competenza statale per i controlli

sugli organi degli enti locali territoriali (e relativi consorzi)

riguarderebbe soltanto gli enti destinati a sopravvivere e non invece

quelli, come il C.A.P., per i quali la riforma sanitaria prevede

l'estinzione;

Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, con il

ricorso in esame la Regione lamenta sostanzialmente la violazione

dell'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1980 n. 10, secondo il quale "i

collegi commissariali degli enti in liquidazione vengono sciolti nel

caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri loro

assegnati", senza che siano indicate le disposizioni della

Costituzione o di leggi costituzionali che si assumono violate o

direttamente o per violazione di norme interposte (art. 39, ultimo

comma, L. 11 marzo 1953, n. 87);

che tale omissione non concerne soltanto le conclusioni bensì

tutto il ricorso;

che pertanto il ricorso è manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di

attribuzione di cui in epigrafe proposto dalla Regione Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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