Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia

di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali;

Per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di

ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non

richiesti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 31 ottobre 1991 dal

Tribunale di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 731 e 750 del

registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le due ordinanze, di identico tenore, indicate in

epigrafe, il Tribunale di Enna dubita che l'art. 1, primo comma, del

decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, in quanto esclude che -

rispetto ai delitti indicati dal terzo comma dell'art. 275 del codice

di procedura penale (nel testo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203) - l'applicazione della custodia

cautelare in carcere trovi un limite nella possibilità che le

esigenze cautelari siano soddisfatte con altre misure, violi gli

artt. 76 e 77 della Costituzione, dato che si pone in contrasto con

la direttiva di cui al n. 59 dell'art. 2 della legge delega 16

febbraio 1987, n. 81, che pone, tra l'altro, il "divieto di disporre

la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di

coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le

esigenze cautelari";

che ad avviso del Tribunale rimettente le esigenze di

straordinaria necessità ed urgenza poste a fondamento del decreto-legge possono legittimare - in deroga all'art. 7 della legge delega -

l'adozione di disposizioni correttive del codice senza il previo

parere della commissione di cui al successivo art. 8, ma non

potrebbero giustificare l'emanazione di norme contrastanti con i

principi fondamentali della medesima legge delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti in quanto hanno ad

oggetto la medesima questione;

che la legge delega per l'emanazione del codice di procedura

penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa

da quella di ogni altra legge e ben può, quindi, essere modificata

con una legge successiva;

che di conseguenza detta legge, ricorrendo i presupposti di cui

all'art. 77 della Costituzione, può essere modificata anche con

decreto-legge, salva ovviamente la sua successiva conversione, che

nella specie è avvenuta con la legge 8 novembre 1991, n. 356, che ha

mantenuto nel medesimo testo la disposizione impugnata;

che perciò la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9

settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia di custodia

cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di

criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati

per la copertura di uffici giudiziari non richiesti), sollevata, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di

Enna con due ordinanze del 31 ottobre 1991 (r.o. nn. 731 e 750 del

1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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