Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi:

1) con ricorso della Regione Campania notificato il 14 gennaio

1986, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 8

del Registro 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Prefetto della Provincia di Caserta n. 23/53 15.5 Gab.

del 16 novembre 1985, con il quale si decretava la sospensione

dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20

di Aversa, nonché la nomina di un commissario prefettizio per la

gestione provvisoria della stessa U.S.L.;

2) con ricorso della stessa Regione Campania, notificato il 14

febbraio 1986, depositato in cancelleria il 3 marzo successivo ed

iscritto al n. 15 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 2

dicembre 1985 (G.U. n. 299 del 20 dicembre 1985) e relazione del

Ministro dell'Interno, che hanno provveduto allo scioglimento

dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20

di Aversa, nonché alla nomina del commissario straordinario nella

persona del dott. Ferdinando Donadio;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con ricorso notificato il 14 gennaio 1986, iscritto

al n. 8 del Registro del 1986, la Regione Campania ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del prefetto

della provincia di Caserta n. 23/53 del 16 novembre 1985, con il

quale si decretava la sospensione dell'assemblea generale e del

comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, provvedendosi

altresì alla nomina di un commissario prefettizio per la gestione

provvisoria dell'ente, per contrasto con l'art. 36 della legge della

Regione Campania 9 giugno 1980 n. 57 - che affida al Presidente della

Giunta regionale il potere di provvedere alla nomina di un

commissario per gli adempimenti necessari in caso di inerzia ed

inadempimento degli organi dell'Unità Sanitaria Locale, nonché il

potere di provvedere allo scioglimento degli stessi ed alla nomina di

un commissario per assicurare la regolarità dei servizi e la

provvisoria gestione sino all'insediamento dei nuovi organi - in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

che, con ricorso notificato il 14 gennaio 1986 ed iscritto al n.

15 del Registro del 1984, la Regione Campania ha sollevato conflitto

di attribuzione nei confronti del d.P.R. del 2 dicembre 1985 e della

relazione del Ministro dell'Interno, che hanno provveduto allo

scioglimento dell'assemblea e del comitato di gestione dell'U.S.L. n.

20 di Aversa, nonché alla nomina di un commissario straordinario per

assicurare la regolarità dei servizi e la provvisoria gestione

dell'ente predetto con censure identiche a quelle svolte nel ricorso

n. 8 del Registro conflitti del 1986;

che nei giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la Corte sollevi davanti a sé questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2°, l.r. della

Campania n. 57 del 1980 per contrasto con gli artt. 128 e 130 Cost.,

in relazione agli artt. 13 comma 1°, 15 comma 1° e 49 commi 1° e 2°

della l. n. 833 del 1978 nonché all'art. 59 della legge n. 62 del

1953, e che la stessa Corte dichiari che spetta allo Stato l'adozione

degli atti impugnati con i ricorsi in epigrafe;

Considerato che i due ricorsi vanno riuniti in un unico giudizio

stante l'identità dell'oggetto e del contenuto;

che le attribuzioni contestate concernono la materia del

controllo sugli organi delle U.S.L.;

che i parametri invocati nella censura di costituzionalità

proposta in relazione all'art. 36, secondo comma, l. r. della

Campania n. 57 del 1980 (artt. 128 e 130 Cost.) concernono il

controllo sugli atti degli enti locali, cui quelli delle USL vengono

assimilati dall'art. 49 della l. n. 833 del 1978;

che pertanto va in via preliminare dichiarata inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma,

della l.r. della Campania n. 57 del 1980 per errata prospettazione

del parametro;

che con sentenza n. 245 del 1984 questa Corte ha affermato,

sulla base della normativa tuttora vigente in materia, ed in

particolare del primo comma dell'art. 49 l. n. 833 del 1978, che in

ordine alle Unità Sanitarie Locali "i soli controlli sugli atti

spettano agli appositi Comitati regionali mentre i controlli sugli

organi rientrano nella competenza dello Stato" e che "in quest'ultimo

campo ricadono senz'altro gli stessi scioglimenti dovuti a ragioni

funzionali";

che l'applicazione di tale principio ben può ricorrere nella

specie;

che, pertanto, le attribuzioni contestate manifestamente non

spettano alla Regione;

Visti gli artt. 41 e 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, quarto

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31 comma 2° della l.r. della Campania n. 57 del 1980 in

riferimento agli artt. 128 e 130 Cost., sollevata nel corso del

presente giudizio;

2) che manifestamente non spetta alla regione provvedere in

ordine alla sospensione ed allo scioglimento degli organi delle

Unità Sanitarie Locali, nonché alla nomina del relativo commissario

straordinario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari