Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/2016

Altra decisione · depositata il 12/10/2016 · relatore Aldo Carosi

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 1legge 147/2013
  • art. 2d.P.R. 1074/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2015 (Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015), promosso dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 4 dicembre 2015, depositato in cancelleria l'11 dicembre 2015 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2015.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Presidente Paolo Grossi;

alla presenza del Giudice relatore Aldo Carosi, dell'avvocato Gabriele Pafundi per la Regione siciliana e dell'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso iscritto al reg. ric. n. 11 del 2015 la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per l'annullamento del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 settembre 2015 (Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015);

che in particolare la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del citato decreto in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le censure mosse sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell'intesa e dell'accordo in materia finanziaria pubblica conclusi con il Governo il 20 giugno 2016, la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 24 agosto 2016;

che detta rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 19 settembre 2016.

Considerato che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte della Regione siciliana ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ECLI:IT:COST:2016:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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