Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge

delega 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre

1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602,

concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui

redditi), in relazione all'art. 10, punto 6, della legge delega 9

ottobre 1971 n. 825, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre

1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso

proposto dalla UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro il secondo

Ufficio imposte dirette di Milano, iscritta al n. 674 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 la

Commissione tributaria di primo grado di Milano, su ricorso proposto

da UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro l'Ufficio imposte dirette di

Milano, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 4 del

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in relazione all'art. 4 della legge

delega 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui è in ogni caso

esclusa la deduzione dal reddito d'impresa delle perdite di

precedenti esercizi, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979

n. 506, in relazione all'art. 10, punto 6, della medesima legge n.

825 e ai criteri direttivi ivi enunciati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza;

Considerato che analoghe questioni sono state già dichiarate

manifestamente infondate da questa Corte con ordinanze n. 54 e n. 515

del 1988, in cui si è osservato come l'art. 4, punto 2, della citata

legge delega n. 825 del 1971, prevedendo "l'applicazione della

imposta (I.LO.R) al reddito complessivo netto determinato ai fini

dell'I.R.PE.G", non impone affatto di tener conto delle perdite

derivate dagli esercizi precedenti; e che, d'altra parte, la censura

all'art. 2 del d.P.R. n. 506 del 1979 "si infrange a fronte delle

disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione";

che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli

già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a

modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme intregrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599

(Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in

relazione all'art. 4 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825,

nonché dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni

integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la

riscossione delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10,

punto 6, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, sollevate, in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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