Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, primo

comma, e 5, primo comma, legge regionale Valle d'Aosta 1° aprile

1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a

motore sul territorio della Regione promosso con ordinanza emessa il

4 aprile 1979 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente

tra Marcoz Bruno e Presidente

della Giunta regionale della Valle d'Aosta iscritta al n. 879 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore d'Aosta, su richiesta di parte, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 116, 16 e 42 Cost., degli artt. 1, 2, comma primo, e 5,

comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1° aprile 1977,

n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul

territorio della Regione), i quali, allo scopo di salvaguardare

l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola,

vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la

circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte

le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili

o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1);

che, secondo il giudice a quo, da un lato, l'art. 1 della legge

in questione, avendo come scopo la tutela della proprietà agricola,

è in contrasto con l'art. 116 Cost., che attribuisce alla Valle

d'Aosta forme e condizioni particolari di autonomia, non prevedendo

lo Statuto regionale (legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) una

competenza legislativa in materia di proprietà agricola, bensì solo

in materia di organizzazione dell'agricoltura (art. 2, lett. d);

dall'altro, gli articoli 1 e 2, comma primo, violano sia l'art. 16

Cost., in quanto pongono limiti alla libertà di circolazione

relativi alla salvaguardia dell'equilibrio dell'ambiente, mentre la

norma costituzionale permette limitazioni di carattere generale solo

per motivi di sanità e di sicurezza, sia l'art. 42 Cost., in quanto

il divieto di circolazione e parcheggio sulle strade pubbliche,

all'infuori di quelle individuate dall'art. 1, impedisce "alla

proprietà pubblica di raggiungere il soddisfacimento dell'interesse

pubblico";

Considerato che presupposto per l'applicazione della legge è la

circolazione e il parcheggio sulle strade individuate ai sensi degli

artt. 1 e 2, comma primo, della legge regionale n. 18 del 1977;

che il giudice a quo ha invece omesso qualsiasi motivazione in

ordine alla qualità della strada cui si riferiva la fattispecie

dinanzi a lui pendente;

che, risultando in tal modo del tutto eluso il disposto

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice

a quo di esporre i termini e i motivi della questione, va dichiarata,

in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da

ultimo ordd. nn. 219, 202 e 69 del 1986), la manifesta

inammissibilità della questione per assoluto difetto di motivazione

sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della

legge della Regione Valle d'Aosta 1° aprile 1977, n. 18 (Norme di

polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della

Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost.,

dal Pretore d'Aosta con ordinanza 4 aprile 1979.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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