Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1960

Altra decisione · depositata il 09/04/1960 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

26 giugno 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 10 luglio successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1959

per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto

a seguito del decreto 23 aprile 1959, n. 146/A, col quale il Presidente

della Regione ha annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25

gennaio 1958 dell'Azienda autonoma per le terme di Acireale, nonché

l'atto del 25 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il

bilancio e il demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni;

2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

28 luglio 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 1 agosto successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1959

per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto

a seguito del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 1959, n.

77/A, che annullava il visto di approvazione in data 24 gennaio 1958

del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di

Catania, concernente il regolamento organico dell'Ospedale

circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre, e del

decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1959, n. 184/A, che

annullava l'art. 151, ultimo comma, dell'anzidetto regolamento

organico.

Udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati

Carlo Arturo Jemole e Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.

Ritenuto che con ricorso notificato al Presidente della Regione

siciliana il 26 giugno 1959 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

elevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana

in riferimento al decreto 23 aprile 1959, n. 146/A, pubblicato nella Q.

U. Reg. sic. 27 aprile 1959, n. 24, col quale il Presidente della

Regione ha annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25 gennaio 1958

dell'Azienda autonoma per le terme di Acireale, riguardanti la

costituzione di una società regionale idrominerale e la concessione a

questa del complesso idrominerale di Pozzillo, nonché l'atto del 27

successivo, dell'Assessore regionale per le finanze, il bilancio e il

demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni;

che il ricorso, premesso che il decreto di annullamento si richiama

all'art. 265 D.L. reg. 29 ottobre 1955, n. 6, e all'art. 6 T.U. reg. 9

giugno 1954, n. 9, afferma che con esso la Regione ha ecceduto dai

poteri amministrativi riconosciutile dall'art. 20 St. spec., in quanto

ha preteso far uso del potere generale di annullamento degli atti

amministrativi illegittimi, previsto. dall'art. 6 T.U. com'e prov.

statale 3 marzo 1934, n. 383, che è riservato alla competenza dello

Stato; aggiunge che lo stesso art. 6 T.U. n. 9 cit. riconosce, ai

commi primo e secondo, tale competenza al Governo dello Stato, mentre

il terzo comma - il quale riproduce l'art. 27 legge reg. 7 dicembre

1953, n. 62 - non regola l'ipotesi di cui ai primi due commi, e

comunque riguarda la materia comunale e provinciale, alla quale invece

non attiene il decreto del quale si discute; e conclude chiedendo che

la Corte dichiari spettare esclusivamente. allo Stato e per esso al

Presidente della Repubblica il potere di annullare in ogni tempo gli

atti e i provvedimenti amministrativi emanati da qualunque autorità

amministrativa, anche regionale, viziati di incompetenza, eccesso di

potere o violazione di legge, e conseguentemente annulli il

provvedimento impugnato;

che la Regione siciliana, costituitasi in giudizio il 15 luglio

1959, per resistere al ricorso, premesso che al Governo regionale fu

attribuito (art. 2 legge reg. 14 dicembre 1953, n. 67) il compito di

coordinare le preesistenti disposizioni statali in materia comunale e

provinciale con quelle emanate con la legge reg. 7 dicembre 1953, n.

62, e che il Governo regionale non si ritiene investito, in virtù dei

poteri conferitigli, della potestà di modificare i singoli legislativi

in vigore, ma soltanto di ordinarli insieme, spiega che appunto e

soltanto perciò si trovano indicate nel cit. T.U. (che avrebbe

carattere amministrativo e non legislativo) le antiche competenze

statali anche dove sono sottentrate quelle regionali -, onde l'art. 6

T.U. n. 9, mentre ripete ai primi due commi l'art. 6 T.U. comunale e

provinciale nazionale, nel comma successivo ripete l'art. 27 legge reg.

n. 62 del 1953, secondo il quale le relative competenze devono

intendersi riferite agli organi regionali sostituiti a quelli statali

-, e osserva che, siccome le disposizioni della legge n. 62 e del T.U.

n. 9, relative al potere di annullamento di cui trattasi, non hanno a

suo tempo formato oggetto di impugnativa, la questione ora proposta, m

sede applicativa, è inammissibile, ostandovi: a) i termini statutari

relativi all'impugnativa delle leggi regionali; b) il principio della

non impugnabilità degli atti esecutivi di un atto normativo quando non

si sia impugnato quest'ultimo; c) l'acquiescenza a suo tempo prestata

agli atti normativi non impugnati;

che la Regione aggiunge che nel merito il ricorso è infondato:

a) perché non è esatto che il decreto di cui trattasi sia stato

emanato nell'esercizio del potere di cui all'art. 6, essendo stato

invece esso emanato in base a un potere di natura gerarchica; b)

perché, subordinatamente, esso fu emanato non in virtù dell'art. 6

del T.U. statale, bensì in virtù dell'art. 6 del T.U. regionale; c)

perché, del resto, il potere governativo previsto dall'art. 6 T.U.

statale è venuto meno in relazione agli atti degli uffici della

Regione siciliana e degli enti locali di questa;

che con altro ricorso, notificato al Presidente della Regione

siciliana il 28 luglio 1959, e corrispondente nei motivi e nelle

conclusioni al ricorso di cui gia 51 e detto, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha elevato altro conflitto di attribuzione nei

confronti della Regione siciliana, in riferimento al decreto 22 maggio

1959, n. 184/A, col quale il Presidente della Regione ha esteso

all'ultimo comma dell'art. 151 del regolamento organico dell'Ospedale

circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre

l'annullamento pronunciato col proprio decreto 15 febbraio 1959, n.

77/A, nei confronti del visto di approvazione concesso il 24 gennaio

1958 dal Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica

di Catania all'anzidetto regolamento organico; e uno actu ha elevato

conflitto di attribuzione in riferimento allo stesso decreto

presidenziale 15 febbraio 1959, n. 77/A, ora menzionato;

che in questo secondo ricorso la Regione non si è costituita;

che in relazione ad esso, nella memoria in data 15 febbraio 1960,

volta a illustrare entrambi i ricorsi, la difesa dello Stato, dopo aver

fatto presente che, nelle more del giudizio, con decreto 27 luglio

1959, n. 261/A, il Presidente della Regione ha annullato sia il decreto

n. 77/A che il decreto n. 184/A, si richiama agli artt. 22 e 27 delle

norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte per sostenere

che il giudizio deve essere ugualmente trattato, e chiede la riunione

dei due ricorsi, "che hanno ad oggetto la stessa questione";

che nell'anzidetta memoria la difesa dello Stato, nel ribadire e

sviluppare le tesi enunciate in entrambi i ricorsi, e nel negare nel

modo più assoluto alla Regione il potere esercitato, aggiunge che, ove

all'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953, e all'art. 6 T.U. reg. n. 9 del

1954 potesse attribuirsi il significato affermato dalla difesa

regionale, ben potrebbe e dovrebbe la Corte, in questa sede, "valutarne

incidentalmente la legittimità costituzionale", in applicazione

dell'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'articolo 23 legge

11 marzo 1953, n. 87, "omesse, ovviamente, le fasi superflue, quali la

sospensione del giudizio e il rinvio";

che, nell'unico giudizio in cui si è costituita, la Regione ha

depositato il 3 marzo 1960 un'ampia memoria, nella quale, ribadite le

proprie tesi, obbietta all'Avvocatura dello Stato che non potrebbe la

Corte sollevare essa stessa, in occasione di un giudizio per conflitto

di attribuzione, l'incidente di legittimità costituzionale di una

legge che regola la materia, ostandovi l'art. 137 Cost., l'art. 1 legge

cost. 11 marzo 1953, n. 1, gli artt. 23 segg. Legge 11 marzo 1953, n.

87, dai quali risulterebbe che gli incidenti di legittimità

costituzionale delle leggi possono essere sollevati soltanto dai

giudici comuni, mentre la Corte non può agire d'ufficio ma solo se

sollecitata ab externo con un ricorso statale o regionale o con

un'ordinanza di un'autorità giurisdizionale, e non può pronunciare se

non nei limiti dell'impugnativa; e che inoltre, quando viene in

questione l'atto applicativo di una legge non impugnata con ricorso,

non potrebbe in sede di conflitto di attribuzione, sorto mediante

impugnativa di tale atto applicativo, discutersi innanzi alla Corte

della legittimità della legge, eludendo i termini prescritti per

l'impugnativa delle leggi in via principale;

che nella discussione orale svoltasi all'udienza del 16 marzo 1960

le due difese hanno insistito nei rispettivi punti di vista;

Considerato che, come risulta chiaramente dagli elementi formali e

sostanziali dei singoli atti, la Regione siciliana, nell'emanare i

decreti dei quali si discute, ha inteso far uso del potere di annullamento contemplato dall'art. 6 T.U. comunale e provinciale statale 3

marzo 1934, n. 383, che ha ritenuto spettarle in conseguenza dell'art.

27 legge 7 dicembre 1953, n. 62, e dell'art. 6 T.U. reg. 9 giugno 1954,

n. 9, di cui ha fatto applicazione;

che la difesa dello Stato ha sollevato innanzi a questa Corte la

questione di legittimità costituzionale delle anzidette disposizioni

legislative della Regione siciliana, in quanto l'attribuzione al

Governo della Regione del potere di annullamento di cui trattasi

sarebbe in contrasto con le norme statutarie;

che, contrariamente all'assunto della Regione, deve ammettersi la

possibilità di sollevare in via incidentale, in un giudizio innanzi

alla Corte per conflitto di attribuzione, la questione della

legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in base alle

quali il conflitto dovrebbe esser risolto. Non può infatti ritenersi

che proprio la Corte - che è il solo organo competente a decidere

delle questioni di costituzionalità delle leggi - sia tenuta ad

applicare leggi incostituzionali, e neanche che, nell'ipotesi di

incostituzionalità delle leggi che regolano la materia, possa e debba

disapplicarle, senza mettere m moto il meccanismo (di portata generale

e necessaria nel vigente ordinamento) destinato a condurre, se del

caso, con le debite garanzie di contraddittorio, alla eliminazione, con

effetti erga omnes, delle leggi incostituzionali. Né alcuna

preclusione può derivare alla possibilità di sollevare in giudizio,

in via incidentale, una questione relativa alla legittimità

costituzionale di una legge, dal fatto che il giudizio verta tra gli

stessi enti - Stato e Regione -, l'uno dei quali avrebbe potuto

sollevare, e non sollevò, a suo tempo, in via principale, mediante

ricorso contro la legge dell'altro, la questione di cui trattisi (cfr.

la sentenza di questa Corte 1 marzo 1957, n. 42). Infatti il non aver

agito in tempo utile a tutela del proprio ordinamento, mediante

l'impugnativa in via principale di una legge altrui lesiva di esso, non

può precludere, rispettivamente allo Stato e alle Regioni, la

possibilità di difendere in giudizio le posizioni giuridiche loro

spettanti in quanto soggetti dell'ordinamento, anche se per la

realizzazione di tale difesa si imponga la necessità di sollevare un

incidente di legittimità costituzionale nei confronti della legge a

suo tempo non impugnata in via principale;

che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non può valere a

escludere che anche nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale

vengano sollevate in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 legge cost.

9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla legittimità

costituzionale delle leggi da applicare. Né la risoluzione di siffatte

questioni, aventi carattere strumentale, può essere considerata

estensione dell'oggetto del giudizio;

che la risoluzione della questione, sollevata dall'Avvocatura dello

Stato, circa il contrasto delle disposizioni contenute nell'art. 27

legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62, e nell'art. 6 T.U. reg. 9 giugno

1954, n. 9, che attribuiscono al Governo regionale il potere generale

di annullamento degli atti amministrativi contemplato dall'art. 6 T.U.

comunale e provinciale statale 3 marzo 1934, n. 383, con i principi

statutari dell'autonomia della Regione siciliana, quali risultano dagli

artt. 20, 14 e 15 St. spec., si presenta come necessaria, in quanto

strumentale, ai fini della decisione del conflitto di attribuzione di

cui è causa; e non appare manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la riunione dei due giudizi per conflitto di

attribuzione promossi dallo Stato nei confronti della Regione siciliana

con ricorsi notificati il 26 giugno 1959 e il 28 luglio 1959 ed

iscritti rispettivamente ai nn. 14 e 17 del Registro ricorsi 1959,

riflettenti il primo il decreto Pres. Reg. sic. 23 aprile 1959, n.

146/A, e il secondo il decreto Pres. Reg. sic. 22 maggio 1959, n.

184/A, nonché il precedente decreto Pres. Reg. sic. 15 febbraio 1959,

n. 77/A;

2) dispone la trattazione innanzi ad essa della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 T.U. Reg. sic. 9 giugno 1954,

n. 9 nonché dell'art. 27 legge Reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62,

limitatamente agli aspetti per cui è stato trasfuso nell'art. 6 già

citato, in relazione agli artt. 20, 14 e 15 dello Statuto speciale per

la Regione siciliana, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nei termini

sopra riferiti;

3) ordina il rinvio del presente giudizio perché esso possa essere

trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale

di cui al numero precedente;

4) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente

della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea

regionale siciliana;

5) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana;

6) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla

pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di

legittimità costituzionale di cui al n. 2.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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