Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto

comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30

(Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione

Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1985 dal

Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Vetere

Pierina, il Comune di Forlì e la regione Emilia-Romagna, pervenuta

alla Corte il 4 settembre 1986, iscritta al n. 652 del Registro

Ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54, 1ª Serie Speciale, del 19 novembre 1986;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che il Pretore di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,

quarto comma della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975

n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione

Emilia-Romagna) laddove prevede, per il recupero del credito della

regione corrispondente agli oneri relativi all'assistenza sanitaria

erogata, il ricorso alla procedura coattiva di cui al r.d. 14 aprile

1910 n. 639, con riferimento all'art. 117, primo comma, della

Costituzione.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata

inammissibile con sentenza n. 304 del 1986;

che l'ordinanza del Pretore di Forlì non adduce motivi nuovi

rispetto a quelli già considerati;

Visti gli artt. 26, secondo comma della L. 11 marzo 1953 n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma della legge

della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30 (Disciplina

dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna)

sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117,

primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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