Corte costituzionale

Ordinanza n. 218/2000

Altra decisione · depositata il 19/06/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15

settembre 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo

Caselli, promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato l'8 febbraio 2000

ed iscritto al n. 144 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Caltanissetta ha sollevato con ricorso conflitto di

attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, in relazione alla deliberazione - adottata il 15 settembre

1998 - con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per

le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti, per i quali

il dottor Giancarlo Caselli aveva presentato querela - in data 26

ottobre 1995 - nei riguardi del deputato Vittorio Sgarbi,

riguardavano opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio delle sue

funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che in ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato

l'adozione del provvedimento impugnato, il ricorso riferisce che con

atto del 26 ottobre 1995, il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,

presentava querela per il reato di diffamazione aggravata, commesso

con il mezzo della stampa, nei riguardi del suddetto deputato, per

avere quest'ultimo, in data 26 luglio 1995, quale conduttore della

trasmissione televisiva "Fatti e misfatti", in onda sull'emittente

televisiva "Italia 1", gravemente offeso la sua reputazione con la

seguente affermazione: "la situazione dei pentiti mette grande paura

in uomini come.. e Caselli.., evidenzia la ridicolaggine della loro

azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti.. loro

in realtà andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta

politica con una questione giudiziaria... non è Andreotti che

aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i

pentiti";

che nel procedimento instauratosi a seguito della querela,

nel corso della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi

eccepiva l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione ed il giudice per le indagini preliminari sospendeva il

procedimento, ai sensi dell'art. 2 del decreto- legge 6 settembre

1996, n. 466 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68

della Costituzione), allora vigente, disponendo la trasmissione di

copia degli atti alla Camera dei deputati, la quale adottava

l'impugnata deliberazione;

che, preso atto della stessa, il pubblico ministero formulava

richiesta di archiviazione, mentre il querelante parte offesa si

opponeva;

che il giudice per le indagini preliminari, dopo avere

rilevato l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, in

quanto prospettante soltanto richiesta di elevazione di conflitto fra

poteri dello Stato, si è ritenuto legittimato a sollevare il

conflitto quale organo competente a dichiarare, nell'ambito delle

funzioni esercitate, la volontà del potere di appartenenza,

assumendo che la deliberazione della Camera inibirebbe l'esercizio

delle sue funzioni giurisdizionali e lo costringerebbe a disporre la

definitiva archiviazione del procedimento contro il deputato Sgarbi;

che secondo il ricorrente la deliberazione della Camera

sarebbe frutto di erronea valutazione dei presupposti di operatività

della garanzia costituzionale del primo comma dell'art. 68 della

Costituzione e di un uso non corretto del potere di decidere in

ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità di tale

norma, onde ne sarebbe conseguita una menomazione della sfera di

attribuzioni dell'autorità giudiziaria;

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte - come più

volte già affermato (cfr., ad esempio, le ordinanze n. 62, n. 81 e

n. 150 del 2000) - è chiamata a deliberare, senza contraddittorio e

prima facie in ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il

profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si

contrappongono, e dell'esistenza della materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata

ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità, con

riguardo altresì all'incidenza della menzionata delibera

parlamentare sul procedimento pendente avanti all'autorità

giudiziaria ricorrente;

che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi

giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (ex plurimis sentenze numeri 10 e 11 del 2000) - legittimati,

nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, esercitata in piena

indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato e parimenti la Camera dei deputati è legittimata

ad esserne parte in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità

dell'art. 68 della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, l'autorità giudiziaria

ricorrente lamenta la lesione della propria potestas iudicandi -

consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita - in

conseguenza dell'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere,

spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse da quest'ultimo;

che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che

oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Caltanissetta, autorità giudiziaria ricorrente;

b) che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto

introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati

alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente

depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di

venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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