Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/1994

Altra decisione · depositata il 02/06/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Napoli nei confronti

della Camera dei deputati, con ricorso depositato in Cancelleria il

23 marzo 1994 ed iscritto al n. 50 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che il Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli

per i procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall'art. 96

Cost., al quale il Procuratore della Repubblica presso lo stesso

tribunale aveva trasmesso gli atti relativi all'on. Luigi Ciriaco De

Mita, già Presidente del Consiglio dei ministri, ed altri per il

compimento delle indagini preliminari di cui all'art. 7 legge 16

gennaio 1989 n. 1, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953

n. 87, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle

deliberazioni del 23 febbraio 1994 e del 18 dicembre 1993, con le

quali la Camera restituiva al Collegio gli atti relativi alla domanda

di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Luigi Ciriaco De

Mita ed altri;

che con il ricorso in questione si chiede di dichiarare: a) che

è riservata in via esclusiva al Collegio ex art. 7 legge cost. n. 1

del 1989 la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per

l'adozione del provvedimento di archiviazione ovvero per la richiesta

di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 96 Cost.; b) che, ai

fini di tale valutazione, è altresì riservata in via esclusiva al

Collegio la esatta determinazione dei poteri di indagine e quindi

l'esercizio discrezionale di detti poteri; c) che rientra invece

nelle attribuzioni della Camera competente concedere l'autorizzazione

a procedere, ovvero negarla ove reputi la ricorrenza delle esimenti

di cui all'art. 9, comma 3, legge cost. n. 1 del 1989, in relazione

al fatto-reato così come ipotizzato dall'autorità giudiziaria,

senza poter in alcun modo sindacare il concreto esercizio del potere

d'indagine e le conseguenti determinazioni adottate dal Collegio

nell'ambito delle attribuzioni allo stesso riservate;

che conseguentemente si chiede di annullare la deliberazione

della Camera dei deputati del 23 febbraio 1994, e se del caso anche

la precedente deliberazione del 18 dicembre 1993, per violazione

degli artt. 8 e 9 legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1 e degli artt. 96,

101, comma 2, 104, comma 1, e 112 Cost. con conseguente rinvio degli

atti alla Camera per la definitiva deliberazione ai sensi dell'art. 9

cit.;

che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a

sollevare conflitto di attribuzione, il Collegio ricorrente richiama

la giurisprudenza di questa Corte secondo cui i singoli organi

giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in piena indipendenza,

sono legittimati ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di

attribuzione; sostiene quindi che tra tali organi non può non

rientrare anche il collegio previsto dall'art. 7 legge cost. n. 1 del

1989, avuto riguardo sia alla sua composizione, sia alle sue

funzioni, anche in relazione ai distinti poteri riconosciuti dalla

stessa legge al Procuratore della Repubblica nell'ambito del

procedimento;

che d'altra parte - osserva ancora il Collegio ricorrente - la

legittimazione ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di

attribuzione è stata altresì riconosciuta da questa Corte alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sebbene entrambe le

assemblee facciano parte del medesimo potere, giacché l'una e

l'altra sono, in vario senso, competenti ad esprimerne

definitivamente la volontà, nei casi in cui ciascuna assemblea viene

considerata in posizione di piena indipendenza rispetto all'altro

ramo del Parlamento;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il

Collegio rileva che sotto il profilo oggettivo si ha che, da un lato,

la Camera dei deputati non esamina nel merito la richiesta di

autorizzazione a procedere, ritenendo che il Collegio debba

preventivamente espletare ulteriori indagini e, dall'altro, il

Collegio non dà corso alle indagini sollecitate dalla Camera dei

deputati, a sua volta ritenendo di non potervi procedere in assenza

dell'autorizzazione, con conseguente arresto e stasi del

procedimento;

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della

legge 11 marzo 1953 n. 87 ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione

spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere

insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia,

attribuzioni proprie ad esso conferite da norme di rango

costituzionale;

che da una parte l'art. 8, comma 1, della citata legge

costituzionale n. 1 del 1989 demanda al Collegio ricorrente il

compimento di indagini preliminari e che l'art. 5 della medesima

legge, in riferimento all'art. 96 Cost., attribuisce nella

fattispecie alla Camera il potere di deliberare l'autorizzazione a

procedere per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal

Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, anche se

cessati dalla carica;

che, inoltre, è nel ricorso prospettata una situazione in

astratto riconducibile alla lesione di un'attribuzione

costituzionalmente garantita, quale è quella riconosciuta dall'art.

8, comma 1, cit. al Collegio ricorrente;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede

ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza

contraddittorio, della presente denuncia, resta impregiudicata,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore

decisione anche in punto di ammissibilità;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di

cui in epigrafe, proposto nei confronti della Camera dei deputati dal

Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli per i procedimenti

relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

al Collegio ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura della Collegio ricorrente, il ricorso e la

presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro

il termine di giorni trenta dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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