Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2,

della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di

assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica), promossi con ordinanze emesse il 21 aprile e il 10 giugno

1999 dal pretore di Ascoli Piceno nei procedimenti civili vertenti

tra S.G. e M.R. e il comune di Ascoli Piceno, iscritte ai numeri 509

e 510 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Ascoli Piceno, in due distinti

giudizi, con altrettante ordinanze in data 21 aprile e 10 giugno

1999, di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in

riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge

regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella

parte in cui, richiamando l'art. 47, comma 6, di detta legge, rende

applicabili gli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1035 al provvedimento di decadenza dell'assegnazione

dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito, e.r.p.);

che entrambe le ordinanze sono state pronunziate in giudizi

aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti del Sindaco di

Ascoli Piceno, con i quali due assegnatari di alloggi di e.r.p. sono

stati dichiarati decaduti dall'assegnazione, per non averli occupati

stabilmente;

che, ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata,

disponendo che l'opposizione avverso il provvedimento di decadenza

dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. va proposta entro il

termine di trenta giorni al pretore, il quale può ordinarne la

sospensione con decreto in calce al ricorso, si porrebbe in contrasto

con gli articoli 108 e 117 della Costituzione, in quanto la

disciplina della giurisdizione e quella del processo sono riservate

alla competenza del legislatore statale;

che nei giudizi non si sono costituite le parti dei processi

principali e non è intervenuto il Presidente della Giunta regionale;

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma,

in riferimento agli stessi parametri e per profili pressoché

identici, vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia;

che il pretore di Ascoli Piceno dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche n. 9

del 1990, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del

provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p.

va proposta nell'osservanza delle norme recate negli ultimi tre commi

dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, disciplinerebbe la materia

della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del

legislatore statale e, in tal modo, violerebbe gli articoli 108 e 117

della Costituzione;

che, anteriormente ad entrambe le ordinanze di rimessione, è

entrata in vigore la legge della regione Marche 22 luglio 1997, n. 44

(Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione

degli Istituti autonomi per le case popolari della regione), il cui

art. 84 ha espressamente abrogato la legge regionale 3 marzo 1990,

n. 9 e quindi anche la norma impugnata, riproducendone peraltro il

contenuto in una disposizione della stessa legge abrogatrice, ma nel

quadro di una disciplina della materia completamente innovata e

modificata;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,

il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i

motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora,

anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalità,

come è accaduto nel caso in esame, la norma censurata sia stata

abrogata (ex plurimis ordinanze n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999),

ovvero sia stato modificato il complessivo quadro normativo di

riferimento (tra le più recenti, ordinanza n. 183 del 1998);

che i giudici a quibus non hanno invece assolto siffatto

onere, in quanto le ordinanze di rimessione non contengono nessuna

valutazione in ordine all'influenza sui giudizi principali

dell'abrogazione espressa della norma censurata e della modifica

della disciplina della materia, sicché la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge

regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata,

in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, dal

pretore di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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