Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma

terzo, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la

cooperazione), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal

Giudice istruttore presso il tribunale di Ravenna nel procedimento

civile vertente tra Tognacci Mirca e s.r.l. Cooperativa Muratori e

Cementisti di Ravenna, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso davanti al

Tribunale di Ravenna da Mirca Tognacci, dipendente amministrativo

della s.r.l. Cooperativa Muratori e Cementisti, al fine di ottenere

l'accertamento del suo diritto ad essere ammessa alla detta

cooperativa in qualità di socio, il giudice istruttore sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma,

del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la

cooperazione), norma invocata dalla società convenuta nel giudizio a

quo, quale fondamento normativo della propria delibera di reiezione

della domanda di ammissione alla cooperativa, già presentata dalla

Tognacci medesima;

che, ad avviso del giudice istruttore di Ravenna, tale norma,

nella parte in cui prescrive che l'ammissione a soci di elementi

tecnici e amministrativi possa avvenire "nel numero strettamente

necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al

dodici per cento del numero complessivo dei soci", sarebbe in

contrasto con l'art. 45 della Costituzione e con il principio di

favore per la cooperazione ivi affermato, perché tale norma non

terrebbe conto dell'evoluzione tecnologica e del mutamento

dell'organizzazione del lavoro che, complessivamente, hanno aumentato

l'incidenza della componente tecnica e amministrativa delle imprese

rispetto a quella operaia o professionale e, pertanto, produrrebbe un

effettivo svantaggio per le società cooperative, vincolate, nella

loro organizzazione, al rispetto di un rigido limite numerico, da cui

sono esenti le altre imprese operanti sul mercato;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri chiedendo, in via preliminare, che la

questione sia dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione

del giudice a quo e, nel merito, che sia riconosciuta

l'inammissibilità o l'infondatezza per la non irragionevolezza della

scelta discrezionalmente compiuta dal legislatore ed espressa nella

norma impugnata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa

Corte (si vedano, tra le altre, ordd. nn. 147 del 1992 e 199 del

1990; sentt. nn. 1104 e 333 del 1988), il giudice istruttore nel

processo civile è legittimato a proporre questioni di legittimità

costituzionale relative a norme di cui egli può fare applicazione

per l'emanazione di provvedimenti di sua esclusiva competenza e che,

pertanto, la sua legittimazione non sussiste quando la norma

impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa,

in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio;

che, nel caso di specie, la norma impugnata è risolutiva

dell'intera controversia dedotta nel giudizio a quo e che, quindi,

deve negarsi la legittimazione del giudice istruttore a farne oggetto

di questione di legittimità costituzionale davanti a questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del D.L.C.P.S.

14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione),

sollevata, in riferimento all'art. 45 della Costituzione, dal Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari