Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1995

Altra decisione · depositata il 31/05/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della

magistratura, in persona del Vice Presidente in carica, nei confronti

del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima,

nonché del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai seguenti

atti:

a) ordinanza del TAR Lazio - sez. prima, n. 2915 del 7 dicembre

1994 - con la quale è stato ordinato al C.S.M. di "dare compiuta

esecuzione all'ordinanza n. 1644 del 22 giugno 1994";

b) ordinanza del TAR Lazio - sez. prima, n. 209 del 25 gennaio

1995 - con la quale il Ministro di grazia e giustizia è stato

nominato Commissario ad acta per l'esecuzione delle ordinanze nn.

1644/94 e 2915/94, e, quindi, per sollevare il dott. Francesco

Cortegiani dall'ufficio di Presidente del Tribunale di Catania ed

immettervi nelle funzioni di reggente, il dott. Benito Vergari;

c) provvedimento del Ministro di grazia e giustizia n.

1637g/CS/1537 del 3 marzo 1995 con il quale lo stesso ha delegato le

funzioni di Commissario ad acta al dott. Carlo Adriano Testi,

Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari

generali;

d) provvedimento del predetto Direttore generale n.

1637g/CS/1538 del 3 marzo 1995 con il quale è stata data esecuzione

all'ordine impartito dal TAR;

Conflitto sollevato con ricorso depositato il 28 marzo 1995 ed

iscritto al n. 52 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con il ricorso in esame, il Consiglio superiore della

magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò autorizzato con

delibera consiliare del 16 febbraio 1995, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sezione prima, nonché del Ministro di grazia e giustizia, in

relazione agli atti in epigrafe indicati;

che, in particolare, il ricorrente, lamentando la lesione delle

attribuzioni garantite dall'art. 105 della

Costituzione in ordine alla nomina dei magistrati agli uffici

direttivi, chiede che questa Corte, ritenuto ammissibile il

conflitto, annulli tutti gli atti impugnati dichiarando che "non

spetta al TAR del Lazio alcun potere di emettere ordini nei confronti

del Consiglio superiore della magistratura, né di disporne la

sostituzione attraverso la nomina di commissari ad acta", e, inoltre,

che "non spetta al Ministro di grazia e giustizia, né al suo

delegato, di sostituirsi al Consiglio superiore della magistratura

nelle sue attribuzioni in ordine alla nomina dei magistrati agli

uffici direttivi";

Considerato che questa Corte, ai sensi dell'art. 37, terzo e

quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata

preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio

senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto

esista la materia di un conflitto di attribuzioni fra poteri dello

Stato la cui risoluzione sia ad essa demandata, con riferimento alla

presenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiamati nel primo

comma del medesimo art. 37;

che, per quanto concerne i requisiti soggettivi, va innanzitutto

riconosciuta la legittimazione del Consiglio superiore della

magistratura a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo

direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 della

Costituzione;

che, del pari, in base alla costante giurisprudenza di questa

Corte, il TAR del Lazio, in quanto organo della giurisdizione, deve

essere considerato legittimato a resistere, mentre deve escludersi la

legittimazione passiva del Ministro di grazia e giustizia, poiché,

nel presente conflitto, non è l'esercizio delle competenze

determinate dall'art. 110 della Costituzione - in ordine

all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla

giustizia - che viene assunto come causa di menomazione delle

attribuzioni rivendicate dal ricorrente, bensì l'adozione di alcuni

provvedimenti, da parte del Ministro, nella semplice qualità di

commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, e da questi

specificamente predeterminati nel contenuto; provvedimenti che, in

quanto tali, risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili,

ai fini che qui interessano, al detto organo giurisdizionale;

che per quanto concerne i requisiti oggettivi viene prospettata

dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni

costituzionalmente spettante al Consiglio superiore della

magistratura sullo status dei magistrati (art. 105 della

Costituzione) ad opera di un atto del potere giudiziario;

che, in conclusione, in questa fase delibativa, il ricorso va

dichiarato ammissibile nei confronti del TAR del Lazio, restando

impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo

all'ammissibilità;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

Consiglio superiore della magistratura nei confronti del TAR del

Lazio in relazione a tutti gli atti in epigrafe indicati;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura

del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati

al TAR del Lazio, in persona del Presidente in carica, entro il

termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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