Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della

legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività

trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la

produzione di plasmaderivati), promosso con ordinanza emessa il 29

settembre 1998 dal pretore di Spoleto, iscritta al n. 840 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di uno degli imputati nel giudizio

principale;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Antonio Bellini per la parte costituita;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 29 settembre 1998 il

pretore di Spoleto, nel corso di un procedimento penale, ha

sollevato, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge

4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali

relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di

plasmaderivati);

che, secondo il remittente, la disposizione censurata

identificherebbe le condotte incriminate facendo riferimento a

comportamenti, la cui illiceità deriverebbe dal loro contrasto con

altra e diversa previsione normativa di fonte secondaria, ossia il

decreto ministeriale 27 dicembre 1990 (Caratteristiche e modalità

per la donazione del sangue ed emoderivati), che ha dato attuazione

alla legge n. 107 del 1990, il quale comporterebbe un "apprezzamento

fattuale di idoneità organizzativa e di adeguatezza tecnica a

finalità prestabilite", che renderebbe "necessariamente atipiche" le

condotte concretanti le violazioni previste;

che per tale motivo, ad avviso del giudice a quo l'art. 17

della legge n. 107 del 1990 contrasterebbe con l'art. 25 della

Costituzione, violando il principio di tassatività della fattispecie

penale;

che si è costituito in giudizio uno degli imputati nel

giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione;

che, secondo la parte costituita, la norma sanzionatoria,

oggetto di censura, ricomprenderebbe nell'ambito delle condotte

penalmente rilevanti tutte le violazioni della legge n. 107 del 1990,

la quale rimanderebbe alle prescrizioni contenute nel regolamento di

attuazione: conseguentemente sarebbe violato il principio di

tassatività e tipicità sancito dall'art. 25 della Costituzione, in

quanto, da un lato, l'art. 17 della legge n. 107 del 1990 là dove

sanziona genericamente la violazione delle norme di legge avrebbe

contenuto assolutamente incerto, e, dall'altro, il "regolamento

integrativo" conterrebbe prescrizioni assai particolari e dettagliate

e riguarderebbe aspetti di mera organizzazione ed opportunità e

fatti che non suscitano alcun allarme sociale, sì da rendere

pressoché impossibile la tipizzazione delle condotte incriminate.

Considerato che l'ordinanza di remissione non indica quali siano

i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale,

ed in particolare omette di specificare gli essenziali elementi di

fatto ed il reato per il quale si procede;

che la mancata indicazione dei sopra indicati elementi della

fattispecie rende a questa Corte impossibile ogni valutazione

inerente al preliminare profilo della rilevanza della sollevata

questione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio

1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al

sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di

plasmaderivati), sollevata, in riferimento all'articolo 25 della

Costituzione, dal pretore di Spoleto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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