Corte costituzionale

Ordinanza n. 211/1974

Altra decisione · depositata il 04/07/1974 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 49d.P.R. 1040/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio

1960, n. 1040, nella parte in cui ha reso efficace erga omnes la

clausola dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati, promosso

con ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Di Domenico Anna e la società Clinica

Villa Bianca, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo

1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Napoli ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio

1960, n. 1040, nella parte in cui rende obbligatoria la clausola

dell'art. 49 del contratto collettivo 24 maggio 1956, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Considerato che con sentenza n. 174 del 1972 (successiva

all'ordinanza di remissione), la Corte ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 49 del contratto collettivo di lavoro 24

maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private, recepito

dall'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che

fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti

medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso,

anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio

1966, n. 604, e successive modificazioni;

che il giudice a quo non ha ovviamente tenuto conto, ai fini della

rilevanza, della citata sentenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché

riesamini la rilevanza della questione in riferimento alla sentenza n.

174 del 5 dicembre 1972 della Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI -

Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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