Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1995

Altra decisione · depositata il 19/01/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del

Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 26

ottobre 1994 ed iscritto al n. 51 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994, il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ricorso depositato in data 26 ottobre 1994, la

Corte dei conti, in persona del suo Presidente - in attuazione della

determinazione n. 135/9 del 12 agosto 1993 adottata dalla stessa

Corte, Sezione del controllo sugli atti del Governo - ha sollevato

conflitto di attribuzione contro il Governo della Repubblica, in

persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione "alla

sottrazione del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 n.

242632 al controllo preventivo della Corte dei conti, concretatasi

nell'omesso invio dell'originale del provvedimento, in violazione

dell'art. 100, comma 2, Cost. e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 1993 e dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n.

232 del 1993; al connesso comportamento del Governo, consistente

nella modifica dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del

1993, in violazione sia dell'art. 77, comma 2, che dell'art. 100,

comma 2, Cost.; alla connessa illegittimità costituzionale - sotto

vari profili, e in subordine - degli artt. 3, comma 13, e 8, comma 1,

della legge n. 20 del 1994, per violazione degli artt. 77, commi 2 e

3, e 100, comma 2, Cost.";

che la ricorrente chiede a questa Corte di voler dichiarare: "

a) che spetta alla Corte dei conti, Sezione di controllo sugli atti

del Governo, la competenza a controllare il decreto del Ministro del

Tesoro 22 giugno 1993 n. 242632, previa, se necessaria, la

proposizione, dinanzi a se stessa, della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 13, e dell'art. 8, comma 1, della

legge 14 gennaio 1994 n. 20, per violazione dell'art. 100, comma 2,

Cost.; b) che, ai sensi degli artt. 77, comma 2, e 100, comma 2,

Cost., non spetta al Governo il potere di sostituire l'art. 7, comma

10, del decreto legge n. 232 del 1993 con l'art. 7, comma 10, dei

decreti-legge n. 359 e 453 del 1993; c) in subordine alla richiesta

sub b), nella contestata ipotesi che si qualificasse la legge n. 20

del 1994 come legge di conversione, dichiarare l'illegittimità

costituzionale degli artt. 3, comma 13 e 8, comma 1, della legge n.

20 del 1994 per violazione dell'art. 77, comma 3, Cost.";

Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11

marzo 1953 n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere

con ordinanza in Camera di consiglio, senza contraddittorio, se

esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua

competenza, con riferimento alla presenza dei presupposti, soggettivi

e oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso articolo;

che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, va

riconosciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di

controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la

legittimazione a sollevare il conflitto, dal momento che tale

funzione, per quanto ausiliare, risulta caratterizzata dalla piena

autonomia dell'organo investito del suo esercizio (v. sent. 406 del

1989);

che il ricorso viene proposto nei confronti del Governo, in

persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione

del fatto che il comportamento del Ministro del tesoro, oggetto di

censura, è inteso riferito alla responsabilità collegiale del

Governo connessa all'interpretazione dell'art. 7, comma 10, del

decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, nonché all'adozione del nuovo

testo di tale articolo da parte dei decreti-legge 14 settembre 1993,

n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453;

che, per quanto concerne i presupposti oggettivi, il ricorso

denuncia la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da norme

costituzionali, in quanto riferita al potere di controllo preventivo

di legittimità sugli atti del Governo spettante alla Corte dei conti

ai sensi dell'art. 100, comma 2, della Costituzione;

che, pertanto, in questa fase delibativa, il ricorso va

dichiarato ammissibile, salva e impregiudicata la pronuncia

definitiva anche sul punto relativo all'ammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe,

proposto dalla Corte dei conti contro il Governo della Repubblica;

Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza all'organo ricorrente e che, a cura dello

stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al

Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei

ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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