Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/2000

Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16

(Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle

d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano),

promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal Tribunale di

Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, iscritta al

n. 652 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di accertamento della

legittimità e della ammissibilità di una richiesta di referendum di

iniziativa popolare, instaurato ai sensi dell'articolo 9 della legge

della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui

referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e

sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), il Tribunale di

Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, con ordinanza

emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 108

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 9 della citata legge regionale, nella parte in cui

conferisce all'ufficio remittente, istituito dall'art. 8 nell'ambito

del Tribunale di Aosta, le attribuzioni concernenti il controllo di

legittimità e di ammissibilità delle richieste di referendum

abrogativo;

che, ad avviso del remittente, sarebbe violata la riserva di

legge statale, contenuta nell'art. 108 della Costituzione, che

escluderebbe la disciplina dell'attività giudiziaria e

giurisdizionale dalle competenze delle Regioni, anche a statuto

speciale.

Considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di

remissione, è entrata in vigore la legge della Regione autonoma

Valle d'Aosta 30 dicembre 1999, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla

legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, "Norme sui referendum previsti

dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa

legislativa del popolo valdostano") la quale, innovando il censurato

art. 9, affida il controllo di legittimità e di ammissibilità delle

richieste di referendum ad una apposita Commissione regionale per il

referendum popolare, nominata dal Consiglio regionale e composta di

tre esperti in discipline pubblicistiche indicati dal Presidente

della Corte d'appello di Torino;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice remittente, ad esso spettando di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la sollevata

questione di costituzionalità sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Aosta, ufficio

regionale per il referendum popolare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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