Corte costituzionale

Ordinanza n. 206/1976

Altra decisione · depositata il 28/07/1976 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 427/1973
  • art. 1legge 427/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, n.

1, del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 (Disciplina dei prezzi di beni di

largo consumo), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496, promosso con

ordinanza emessa il 10 gennaio 1976 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra De Rossi Francesco e il Prefetto di

Roma, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.

Visti gli atti di costituzione di De Rossi Francesco e del Prefetto

di Roma, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Emilio Cappelli, per De Rossi Francesco, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Prefetto

di Roma e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice a quo solleva, in riferimento allo art. 11

Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2,

n. 1, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, "Disciplina dei prezzi

di beni di largo consumo", convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496,

assumendo che le disposizioni denunciate, con le quali fu disposto il

temporaneo blocco fino al 31 ottobre 1973 dei prezzi di vendita d'una

serie di beni di largo consumo, tra cui le "carni fresche di qualunque

specie animale" (comprese quindi le carni bovine vendute all'ingrosso:

cfr. artt. 2 e 13 del successivo decreto ministeriale 3 agosto 1973),

dovrebbero ritenersi incompatibili con il regolamento 27 giugno 1968,

n. 805, del Consiglio delle Comunità europee, relativo

all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,

che avrebbe "privato in radice gli Stati membri del potere di

legiferare in materia di prezzi, restando affidati ai competenti

organismi comunitari anche gli interventi straordinari per far fronte a

situazioni congiunturali"; talché l'asserito contrasto con la

disciplina comunitaria determinerebbe l'incostituzionalità delle

disposizioni sopra ricordate, "nella parte in cui sottopongono a blocco

il prezzo di vendita all'ingrosso delle carni fresche bovine, in

contrasto con il regolamento 805/68 del Consiglio delle Comunità

europee, e quindi in violazione dell'art. 11 Cost.".

Considerato che l'ordinanza di rimessione fà richiamo alla

giurisprudenza di questa Corte circa l'immediata efficacia dei

regolamenti comunitari, che, secondo il disposto dell'art. 189 del

Trattato di Roma, "sono obbligatori in tutti i loro elementi e

direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri", e pertanto,

sempreché presentino completezza di contenuto dispositivo, non

richiedono né ammettono provvedimenti statali di recezione o

adattamento; ciò che comporta l'illegittimità delle norme interne di

attuazione o esecuzione aventi contenuto riproduttivo, integrativo o

modificativo, in quanto, sostituendosi alle disposizioni dei

regolamenti comunitari, violano i principi sanciti dal Trattato di

Roma, e quindi confliggono con l'art. 11 della Costituzione (cfr. le

sentenze n. 183/1973; 232/1975; 205/1976);

che peraltro la questione proposta dal giudice a quo si presenta in

termini parzialmente diversi, poiché il regolamento 27 giugno 1968 n.

805 del Consiglio delle C.E.E., istitutivo d'un mercato unico nel

settore delle carni bovine, è entrato puntualmente in vigore in Italia

come negli altri Stati della Comunità, ed è stato oggetto di regolare

applicazione anche nel nostro Paese dal 1968 al 1973, e d'altra parte

le disposizioni emanate con il decreto-legge n. 427 del 1973 non hanno

sostituito la normativa comunitaria sull'organizzazione comune di

mercato nel settore delle carni bovine - normativa sempre vigente e non

contestata nel suo complesso sistema -, ma sono state dettate

unicamente per fronteggiare una grave e contingente situazione del

mercato interno con un provvedimento a carattere temporaneo e limitato,

"ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i

prezzi dei beni di largo consumo";

che inoltre il provvedimento in questione non imponeva nuovi

prezzi, bensì manteneva fermi quelli praticati al 16 luglio 1973 in

conformità al regime comunitario; e non era sicuramente destinato a

sottrarre stabilmente il mercato interno al sistema introdotto con il

regolamento n. 805/1968, poiché anzi prevedeva espressamente che i

prezzi delle carni bovine potessero essere variati anche prima del 31

ottobre 1973, "in relazione alla normativa comunitaria sugli scambi tra

i Paesi membri e con i Paesi terzi" (art. 2, secondo e terzo comma: e

v. anche artt. 5-7);

che il giudice a quo afferma l'incompatibilità tra la disciplina

comunitaria e il disposto blocco del prezzo interno di vendita

all'ingrosso delle carni bovine fresche, facendo richiamo alle

statuizioni contenute nella sentenza 23 gennaio 1975 della Corte di

Giustizia delle Comunità, resa in causa n. 31/1974, sulla analoga

situazione verificatasi in rapporto ai regolamenti C.E.E. n. 120/67 e

136/66 relativi alla organizzazione comune dei mercati nei settori dei

cereali e dei grassi;

che in senso contrario l'Avvocatura dello Stato ha rilevato come la

ricordata sentenza - concernente fattispecie diverse e avente efficacia

limitata ad esse - abbia dichiarato l'inammissibilità di interventi

unilaterali degli Stati membri che siano "atti ad incidere sul normale

funzionamento del sistema di prezzi istituito dal regolamento", ossia

soltanto nel caso in cui il regime interno di blocco, pregiudicando in

forma diretta o indiretta il commercio intracomunitario, "alteri il

processo di formazione dei prezzi previsto dall'organizzazione comune

di mercato", sì da mettere in pericolo "gli obiettivi o il

funzionamento di detta organizzazione", come la stessa Corte di

Giustizia ha dichiarato nella successiva sentenza 26 febbraio 1976

(cause riunite n. 88-90/1975), ciò che nel caso concreto non si

sarebbe potuto verificare, data la speciale e limitata portata del

provvedimento temporaneo di cui è causa;

che inoltre - secondo l'Avvocatura dello Stato - detto

provvedimento non potrebbe ritenersi emanato in assoluta carenza di

potere, per violazione della competenza esclusiva degli organi

comunitari ratione materiae, ma potrebbe in ipotesi far sorgere

soltanto un problema di scorretto esercizio del potere, di cui gli

Stati membri certo dispongono, di fronteggiare situazioni congiunturali

di emergenza del mercato interno dei generi alimentari di generale

consumo; talché non potrebbe prospettarsi una questione di

legittimità costituzionale per violazione dell'art. 11 della

Costituzione, ma semmai solo la eventualità di un procedimento ai

sensi degli artt. 169 e 170 del Trattato, che peraltro non risulta

essere stato promosso né dalla Commissione né da altro Stato membro;

che pertanto, di fronte al rilevato contrasto interpretativo circa

l'effettivo contenuto dispositivo e la sfera di applicazione del

regolamento C.E.E. n. 805/1968, - il cui accertamento, in via

definitiva, è riservato dall'art. 177 del Trattato di Roma alla

competenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee -, questa

Corte non può, allo stato, pronunciarsi sulla dedotta

incostituzionalità delle norme interne denunciate, la cui legittimità

è già stata riconosciuta, sotto altro profilo, dalla sentenza n. 200

del 10 luglio 1975, con espresso riguardo alla eccezionalità del

momento, alle alte finalità che il provvedimento perseguiva, e ai

temperamenti che le stesse norme prevedevano per limitare il blocco,

con la possibilità di variazione dei prezzi in relazione alle

disposizioni della C.E.E.;

che occorre quindi disporre la restituzione degli atti al giudice a

quo, perché riconsideri la questione alla stregua di quanto precede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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