Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/2018

Altra decisione · depositata il 15/11/2018 · relatore Giulio Prosperetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017, n. 30 (Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 19-29 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 24 gennaio 2018, iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 19-29 gennaio 2018 e depositato il 24 gennaio 2018 (reg. ric. n. 8 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017, n. 30 (Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva);

che, secondo il ricorrente, le norme impugnate - in quanto istituiscono «un Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana», stabilendo i requisiti per l'esercizio della relativa attività in ambito regionale e disponendo che l'attività di interprete della «Lingua dei Segni» sia preclusa, nella Regione, a chi non sia iscritto nell'albo stesso - individuano una nuova figura professionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, gli articoli impugnati contrastano anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, da un lato, limiterebbero la libertà di circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ostacolando nella Regione lo svolgimento dell'attività di "Interprete della lingua dei segni" da parte di tutti quei cittadini europei che non abbiano acquisito, tramite la frequenza di specifici corsi di formazione organizzati in Basilicata, la nuova qualifica professionale prevista dalla legge reg. Basilicata n. 30 del 2017; mentre, per altro verso, determinerebbero una sostanziale limitazione all'esercizio di un'attività di prestazione di servizi, in ragione del mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese «di cui agli artt. 3, comma l, lettera c), 49 e 57» del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957, entrato in vigore il 1° gennaio 1958 «(corrispondenti - rispettivamente - agli artt. da 3 a 6, all'art. 56 e all'art. 64» del TFUE);

che le disposizioni impugnate, inoltre, secondo il ricorrente violano anche l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale;

che la Regione Basilicata non si è costituita in giudizio;

che, nelle more del giudizio, gli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Basilicata n. 30 del 2017 sono stati abrogati dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018) che ha, inoltre, modificato l'art. 9, pure impugnato, della detta legge regionale, adeguandolo alla normativa statale e comunitaria di riferimento;

che, con atto notificato in data 19 gennaio 2018 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 settembre 2018, per essere venute meno le ragioni che avevano indotto all'impugnazione delle disposizioni regionali sopraindicate.

Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018; n. 112 e n. 100 del 2017; n. 137 e n. 27 del 2016).

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

ECLI:IT:COST:2018:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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