Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1975

Altra decisione · depositata il 10/07/1975 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle

Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, rispettivamente notificati il

26 luglio 1974, il 20 e 16 gennaio 1975, depositati in cancelleria il

14 agosto 1974, il 24 e 30 gennaio 1975 ed iscritti al n. 16 del

registro 1974 ed ai nn. 2 e 3 del registro 1975, per conflitti di

attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per le finanze,

di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10

maggio 1974, 14 agosto 1974 e 28 ottobre 1974, sul trasferimento delle

foreste demaniali alle predette Regioni.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi gli avvocati Fabio Alberto Roversi Monaco e Vittorio

Passerini, per la Regione Emilia-Romagna, l'avv. Aldo Sandulli, per la

Regione Lazio, l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con i ricorsi sopraindicati le Regioni Emilia-Romagna,

Lazio e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato, in ordine ai decreti ministeriali con i quali è stato

effettuato il trasferimento alle Regioni stesse delle foreste

appartenenti allo Stato, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio

1970, n. 281; che i ricorsi prospettano questioni concernenti

l'applicazione della stessa legge, sotto profili in parte comuni e

collegati da identità dell'oggetto, e che pertanto può disporsi la

riunione dei giudizi, per la loro definizione con unica sentenza.

Considerato che ai fini di una più completa istruttoria, anche in

accoglimento delle istanze formulate dalle Regioni ricorrenti, salva e

impregiudicata ogni decisione sulle questioni pregiudiziali e di

merito, è opportuno acquisire i seguenti atti, documenti ed elementi,

relativi ai provvedimenti ministeriali che hanno dato luogo ai ricorsi,

e precisamente:

a) deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di

Stato per le foreste demaniali n. 2 in data 10 marzo 1972, e n. 2/67 in

data 17 aprile 1973;

b) corrispondenza intercorsa tra lo Stato e le Regioni in occasione

del trasferimento delle foreste;

c) elenco analitico e consistenza dei boschi da seme, dei vivai

interregionali, e delle aziende pilota;

d) elenco e consistenza dei parchi nazionali del Lazio;

e) elenco, tipologia e consistenza delle riserve naturali;

f) elenco e tipologia dei fabbricati non pertinenti alla gestione

delle foreste (sedi di uffici amministrativi e stazioni forestali

dell'Azienda di Stato; immobili con destinazione civile, agricola e

industriale; alberghi, colonie, case per ferie; conventi e luoghi di

culto, ecc.);

g) elenco dei terreni ed immobili soggetti a vincolo militare.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei giudizi;

dispone la riunione dei giudizi in epigrafe;

ordina che entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della

presente ordinanza siano depositati presso la cancelleria di questa

Corte, a cura dei Ministeri interessati, gli atti, documenti ed

elementi sopra indicati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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