Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre

1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Roma nel procedimento penale a carico di Maraffi Carlo, iscritta al

n. 750 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77, 25

e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare

il g.i.p. presso il Tribunale che abbia ordinato al p.m. la

formulazione dell'imputazione coatta";

che, secondo il giudice a quo, respingendo la richiesta di

archiviazione ed ordinando di formulare l'imputazione, il giudice per

le indagini preliminari compie una valutazione non formale, ma di

contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della

sussistenza delle condizioni per assoggettare l'imputato a giudizio

di merito; sicché demandare la funzione di udienza preliminare allo

stesso soggetto che, di fatto, ha dato impulso all'azione penale

"dibattendo la contraria opinione del p.m.", contrasta con i

suindicati precetti costituzionali "sotto i diversi profili della

separazione tra funzioni requirenti e giudicanti e dell'indipendenza

del giudice come certezza di imparzialità e terzietà";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza

n. 502 del 1991; e, in riferimento sia ai suddetti parametri sia agli

artt. 25 e 101 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 124 del 1992 e manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 162 del 1992;

che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili

nuovi;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari