Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/1997

Altra decisione · depositata il 24/06/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, in relazione

agli artt. 1, 6, 8, 11 e 13, della legge regionale n. 040 del

Consiglio regionale della Lombardia (Integrazioni e modifiche alla

legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree

regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle

riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di

particolare rilevanza naturale ed ambientale" e successive

modificazioni), riapprovata dal Consiglio regionale il 1 ottobre

1996, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

notificato il 31 ottobre 1996, depositato in cancelleria l'11

novembre 1996 ed iscritto al n. 43 del registro dei ricorsi 1996;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge regionale

n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazione e

modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano

generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la

gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché

delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e

successive modificazioni"), approvata nella seduta del 16 luglio 1996

e riapprovata nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei

Consiglieri regionali, nella seduta del 1 ottobre 1996;

che la difesa erariale ha chiesto che tale legge venga dichiarata

costituzionalmente illegittima poiché essa, oltre a violare l'art.

117 della Costituzione, si pone anche in contrasto con l'art. 22,

comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e con l'art. 21, comma

1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

che in base a quest'ultima normativa il divieto di caccia, già

fissato come regola per i parchi nazionali, è stato imposto anche

per i parchi regionali, divenendo una norma quadro alla quale la

normativa regionale deve uniformarsi, laddove la legge impugnata,

dettando una particolare ed autonoma classificazione dei parchi per

la Regione Lombardia, ha in sostanza vulnerato la predetta regola,

limitando la vigenza del divieto di caccia alle sole riserve naturali

ed aree a parco naturale;

che la Regione Lombardia non si è costituita;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto

notificato al presidente della Giunta regionale della Lombardia, ha

dichiarato di rinunciare al ricorso, poiché il Governo aveva nel

frattempo consentito la pubblicazione della legge regionale 8

novembre 1996, n. 32, la quale espressamente contiene la revoca della

delibera oggetto di questo giudizio;

che, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di

legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei

Ministri contro la legge regionale n. 040 del Consiglio regionale

della Lombardia (Integrazione e modifiche alla legge regionale 30

novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette.

Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei

monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza

naturale ed ambientale e successive modificazioni"), riapprovata dal

Consiglio regionale il 1 ottobre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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