Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22,

primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 1°

giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di

Franzini Umberto, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 1° giugno

1989 (Reg. ord. n. 649/89) ha sollevato, in riferimento all'art. 112

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22,

primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui è prevista la

sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale a

seguito della presentazione della domanda di concessione in

sanatoria;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47

del 1985 dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di

concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si

pronunci, la richiesta s'intende respinta;

che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al sindaco

può durare al massimo sessanta giorni, trascorsi i quali lo stesso

procedimento si esaurisce con provvedimento di diniego per effetto

del silenzio-rifiuto;

che, di conseguenza, l'azione penale può essere sospesa al

massimo per un periodo di sessanta giorni;

che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito

che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola

l'art. 112 Cost. proprio perché la sospensione dell'azione penale

(non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato

contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo

necessario all'esaurimento del procedimento realizzato

dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in

sanatoria;

che, per queste ragioni, identica questione di legittimità

costituzionale è già stata dichiarata manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 423 del 1989;

che, di conseguenza, anche la questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore

di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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