Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/1958

Altra decisione · depositata il 18/01/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2308, e 27 dicembre

1952, n. 3489, promosso con ordinanza 5 aprile 1957 del Tribunale di

Taranto nel procedimento civile vertente tra Mirabella Maria Consiglia

e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957 ed

iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 ottobre 1957 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi l'avv. Antonio Stella per la Mirabella e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente di riforma

fondiaria e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Corte osserva che l'ordinanza del Tribunale non appare

sufficientemente motivata circa la precisa posizione della questione di

legittimità costituzionale e circa la rilevanza che tale questione ha

sulla risoluzione della controversia di merito.

È stato segnalato che la questione sarebbe stata provocata da un

errore: il reddito dominicale di tutto il comprensorio dei terreni

della fattoria denominata "Modunato" in agro di Avetrana sarebbe stato

calcolato senza tenere conto dello stato degli stessi al 15 novembre

1949, con la conseguenza d'una ingiusta maggiorazione del reddito tale

da consentire lo scorporo che, senza quest'errore, non sarebbe stato

possibile.

Ma il Tribunale di Taranto ha omesso d'indicare quali fossero le

risultanze catastali al 15 novembre 1949 e nessun elemento preciso al

riguardo è dato desumere dalle istanze e dalle eccezioni delle parti

che si sono diffuse a discutere se sia perentorio a tutti gli effetti

il termine del 15 novembre 1949, come sostiene l'attrice, o se valgano

anche i risultati catastali fino alla data della pubblicazione dei

piani d'esproprio, come sostiene l'Ente convenuto.

La questione di legittimità costituzionale come sopra enunciata

merita adeguata precisazione da parte del Tribunale, il quale dovrà

emettere il giudizio di sua competenza sulla rilevanza della questione

costituzionale, dopo avere ben delineato la questione stessa; cosa che

il Tribunale dovrà fare dopo i necessari accertamenti del caso,

tenendo conto di tutte le variazioni catastali, avvenute ad istanza di

parte o di ufficio prima e dopo il 15 novembre 1949 e della data dalla

quale decorre l'efficacia di ciascuna di esse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Taranto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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