Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/2001

Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

17 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo

Matassa, promosso dalla Corte di appello di Roma - I sezione civile,

con ricorso depositato il 22 novembre 2000 ed iscritto al n. 171 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso datato 20 ottobre 2000 e depositato

nella cancelleria della Corte il 22 novembre 2000, la Corte di

appello di Roma, I sezione civile, investita di un giudizio civile

per risarcimento danni da dichiarazioni ritenute diffamatorie

promosso dal dott. Lorenzo Matassa, magistrato, nei confronti del

deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta

del 17 novembre 1999 (documento IV-quater, n. 88), ha dichiarato che

i fatti per i quali era in corso il procedimento civile concernevano

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che la Corte di appello ricorrente ritiene che la

deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le

quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare

e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte di appello di

Roma, I sezione civile, è legittimata a sollevare il conflitto,

essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento

del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in

ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in

posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

la Corte di appello ricorrente denuncia la lesione della propria

sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in

conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la

quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del

parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come

insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni

parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di

appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei

deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza alla Corte di appello di Roma,I sezione civile,

ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla

notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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