Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2001

Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

5 novembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti di Gianfranco

Amendola, promosso dal tribunale di Roma con ricorso depositato il

12 gennaio 2001 ed iscritto al n. 175 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che avanti al tribunale di Roma pende procedimento

civile per risarcimento danni promosso dal magistrato Gianfranco

Amendola nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, a seguito di

espressioni ritenute offensive e diffamatorie da quest'ultimo

pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda

in data 8 aprile 1993;

che la Camera dei deputati, con deliberazione adottata in

Assemblea il 5 novembre 1998, difforme rispetto alla proposta della

Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto

l'insindacabilità di tali espressioni ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione;

che con ricorso in data 22 novembre 2000 il tribunale di Roma

ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati in relazione alla predetta

delibera;

che il tribunale ricorrente, richiamando la giurisprudenza di

questa Corte, rileva che le opinioni del parlamentare rientrano nella

previsione dell'art. 68 della Costituzione solo se "legate da "nesso

funzionale con le attività svolte "nella qualità di membro delle

Camere" e quindi espresse "nel corso dei lavori della Camera e dei

suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi tra

le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti,

anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie

del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea", mentre l'attività

politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito esula

dalla sfera di applicazione dell'art. 68 della Costituzione e la sua

insindacabilità si trasformerebbe in un privilegio personale,

"finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale

di favore quanto all'ambito e ai limiti della loro libertà di

manifestazione del pensiero";

che il significato della funzione parlamentare - prosegue il

tribunale - non può essere dilatato sino a ricomprendervi

l'attività politica svolta in qualsiasi sede e neppure è

sufficiente che la dichiarazione possa trovare collocazione in un

contesto genericamente politico, in quanto il "nesso funzionale" va

inteso "come identificabilità della dichiarazione stessa quale

espressione di attività parlamentare";

che il ricorrente rileva che la Giunta per le autorizzazioni

a procedere, nell'esprimere parere negativo alla richiesta di

insindacabilità, aveva affermato che "... proprio la dignità delle

prerogative parlamentari impone di non "coprire attraverso queste

l'ingiuria e l'offesa personale, in quanto la salvaguardia della

libertà di pensiero deve tener conto dell'esigenza di rispettare

l'altrui diritto all'onore e al decoro. Espressioni che sono insulto

gratuito e personale nulla hanno a che vedere con la funzione

parlamentare. Se così fosse, "l'insindacabilità significherebbe

permettere di insultare, diffamare e offendere chiunque";

che il ricorrente conclude che la deliberazione adottata

dall'Assemblea in data 5 novembre 1998 non è "conforme

all'ordinamento costituzionale (art. 68 Cost.)" e deve essere

annullata.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata

preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in

riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo

comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva

anche sull'ammissibilità;

che il tribunale di Roma è legittimato a sollevare il

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali ad esso attribuite in relazione al giudizio civile

pendente per risarcimento dei danni, in conformità al principio,

ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli

organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di

piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad

essere parte nei conflitti di attribuzione;

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad

essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in

ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi

presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di

dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,

Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle

loro funzioni;

che dall'ordinanza possono ricavarsi le "ragioni di

conflitto" e le "norme costituzionali che regolano la materia", come

richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato

in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia

comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma

ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere

successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il

termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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