Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1996

Altra decisione · depositata il 12/06/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal dott. Giorgio Della Lucia, giudice

istruttore presso il Tribunale di Milano, nei confronti della Corte

dei conti, procura regionale della Lombardia, sorto a seguito

dell'atto di citazione notificato il 12 dicembre 1995 con il quale il

Procuratore regionale della Corte dei conti cita il dott. Giorgio

Della Lucia a comparire avanti la Corte dei conti - sezione

giurisdizionale della Lombardia per essere condannato al pagamento in

favore dell'erario della somma di lire 1.106.590.772 a titolo di

responsabilità amministrativa in relazione a provvedimenti assunti

nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, depositato il 9 aprile

1996 ed iscritto al n. 62 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella Camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Milano ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte dei

conti, sezione regionale della Lombardia, in relazione all'atto di

citazione emesso dalla procura della stessa, notificato il 12

dicembre 1995, con il quale veniva chiamato a rispondere del danno

erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a

favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti

penali;

che il ricorso è volto a ottenere la dichiarazione che non

spetta alla Corte dei conti sindacare il corretto esercizio del

potere giurisdizionale di liquidazione dei compensi dei periti e

consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, né sottoporre i

magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti nell'esercizio di

tale potere, a giudizio di responsabilità amministrativa per danno

erariale;

che il ricorrente, asserita la natura giurisdizionale dei

provvedimenti di liquidazione in questione e l'estraneità dell'atto

di citazione alle funzioni e ai poteri della Corte dei conti, quali

stabiliti dalla Costituzione (articoli 100 e 103), afferma di essere

stato leso nei poteri costituzionali che gli competono in quanto

giudice nonché nel suo status di indipendenza garantito dalla

Costituzione (articoli 101, 102, 104 e 108) a chi esercita funzioni

giurisdizionali;

Considerato che in sede di controllo di ammissibilità del ricorso

per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a norma

dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla

Corte costituzionale è demandata esclusivamente la valutazione, in

camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l'esistenza di

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza

- valutazione preliminare e interlocutoria che non pregiudica ogni

successiva decisione anche in punto di ammissibilità;

che, nel caso in esame, ricorrono i requisiti previsti dall'art.

37 della suddetta legge ai fini della configurabilità del ricorso

per conflitto costituzionale di attribuzione, poiché:

a) sotto il profilo soggettivo, tanto il giudice ricorrente

quanto la Corte dei conti (nella specie, la sezione giurisdizionale

per la Lombardia e il procuratore regionale di questa), nei confronti

della quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a

esercitare funzioni proprie, loro spettanti a norma della

Costituzione e, in quanto organi giurisdizionali, devono

considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "organi

competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui

appartengono", e

b) sotto il profilo oggettivo, è lamentata in concreto la

lesione della sfera di attribuzioni e dello status di indipendenza

propri dell'Autorità giudiziaria, quali delineati dagli articoli

della Costituzione invocati, relativi all'"Ordinamento

giurisdizionale";

che pertanto, nella presente sede meramente delibatoria, il

ricorso, anche in ragione della peculiarità della fattispecie da

trattare in contraddittorio, deve dichiararsi ammissibile, salva ed

impregiudicata ogni pronuncia definitiva anche in tema di

ammissibilità del medesimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

giudice istruttore di Milano nei confronti della Corte dei conti -

Procura regionale della Lombardia;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al

ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al procuratore regionale e alla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale della Lombardia, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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