Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1997

Altra decisione · depositata il 24/06/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Provincia di Bolzano, riapprovata dal Consiglio provinciale di

Bolzano in data 3 maggio 1995, contenente "Modifiche di leggi vigenti

sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

notificato il 19 maggio 1995, depositato in Cancelleria il 29

successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente,

e l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata

dal Consiglio provinciale di Bolzano in data 3 maggio 1995,

contenente "Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione

agricola, sulle foreste e sulla caccia", in riferimento agli artt. 4

e 8, numeri 6, 15 e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige, e 5 del

d.P.R. (recte: decreto legislativo) 16 marzo 1992, n. 267.

In particolare, la Presidenza del Consiglio censura l'art. 5 della

delibera legislativa, concernente le autorizzazioni per le opere da

eseguirsi nelle aree protette. A parere della difesa erariale la

disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 4 dello statuto, in

quanto non coerente con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (da

considerarsi, a mente della sentenza n. 151 del 1986 di questa Corte,

norma fondamentale di riforma economico-sociale), ed in particolare

con l'art. 1, lettera f (che sottopone a protezione paesaggistica i

territori compresi in parchi e riserve nazionali o regionali);

nonché con i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 82 del

d.P.R. n. 616 del 1977 (introdotti dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno

1985, n. 312, e che prevedono un'autorizzazione speciale per ogni

modificazione dei luoghi protetti al fine di garantire il valore

artistico-culturale del bene paesaggistico). La predetta disposizione

risulterebbe altresì in contrasto con il principio di

subordinazione, nei parchi naturali, delle opere e degli altri

interventi ad un controllo speciale di compatibilità con i valori

naturalistici tutelati, sancito dall'art. 13 della legge 6 dicembre

1991, n. 394.

In secondo luogo, vengono censurate le norme contenute nell'art.

6, primo comma, lettere b) ed r), che consentono la caccia alla

faina, alla marmotta e al tasso: si ritiene che esse violino l'art.

18, primo comma, della legge n. 157 del 1992.

Con la terza censura, si denuncia la violazione da parte dell'art.

6, primo comma, lettere a), b) e c) (recte: lettera b), che

sostituisce l'art. 4, primo comma, lettere a), b) e c) della legge

provinciale 17 luglio 1987, n. 14), nella parte in cui fissa limiti

temporali di caccia non conformi a quelli sanciti dall'art. 18 della

legge n. 157 del 1992; con la quarta, si rileva che le norme

contenute nell'art. 6, primo comma, punto 2 (recte: lettera b)), non

garantiscono il rispetto della tassatività delle specie cacciabili

sancito nell'art. 18 della legge n. 157 del 1992; con la quinta, si

denuncia la violazione da parte dell'art. 6, primo comma, lettere u)

e v), disciplinanti la possibilità dell'uccellagione, della cattura

e utilizzazione della selvaggina (recte: nella parte in cui

trasferisce le competenze prima attribuite al presidente del comitato

caccia all'assessore provinciale competente in materia di caccia),

dei principi contenuti negli artt. 3 e 4 della legge n. 157 del 1992.

Si rileva inoltre, su quest'ultimo punto, il contrasto sia con il

tassativo divieto di uccellagione stabilito dall'art. 3 della stessa

legge (penalmente sanzionato dall'art. 30) che con i limiti e le

modalità del prelievo stabiliti dal successivo art. 4.

Ed infine, si rileva che le norme contenute nell'art. 6, primo

comma, lettera mm), che consentono in ogni tempo la cattura o

l'uccisione di specie cacciabili, si porrebbero in contrasto con i

principi stabiliti dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, in

quanto non vengono osservate le garanzie di un controllo della fauna

selvatica effettivamente giustificato dai motivi ammissibili ed

appropriatamente eseguito;

che si è costituita la provincia autonoma di Bolzano,

concludendo per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del

ricorso governativo;

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato atto di rinuncia, rilevando che con legge provinciale

del 28 novembre 1996, n. 23 la materia oggetto della delibera

legislativa impugnata è stata diversamente disciplinata, così

eliminando ogni interesse al ricorso;

che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla

provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa

accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del

processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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