Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1996

Altra decisione · depositata il 12/06/1996 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della

Provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli

uffici e del personale della Provincia di Bolzano); 3 ottobre 1991,

n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale); 16 ottobre 1992, n.

36 (Riordinamento dello Stato giuridico del personale); degli artt.

2, 4, 6, 10 e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23

aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della

Provincia di Bolzano); dell'art. 4 della legge della Provincia

autonoma di Bolzano 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche all'ordinamento

del personale), come sostituito dall'art. 13 della legge della

Provicia autonoma di Bolzano 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche

all'ordinamento del personale), promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 1994, depositato

in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 58 del registro

ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente;

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 19 agosto 1994, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, ai sensi

dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi

regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento), varie disposizioni legislative della Provincia

autonoma di Bolzano, in quanto non adeguate ai nuovi principi in

materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in

particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai

decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n.

546;

che le censure vengono rivolte avverso la legge provinciale 3

luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli uffici e del personale della

Provincia di Bolzano), la legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27

(Modifiche all'ordinamento del personale), la legge provinciale 16

ottobre 1992, n. 36 (Riordinamento dello stato giuridico del

personale), nel loro complesso, nonché avverso gli artt. 2, 4, 6, 10

e 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento

della struttura dirigenziale della Provincia di Bolzano) e l'art. 4

della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche

all'ordinamento del personale), come sostituito dall'art. 13 della

legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;

che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di

Bolzano, deducendo l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso;

che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello

Stato ha depositato una memoria, nella quale, rilevato che la

Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 10 agosto 1995,

n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia), ha

adeguato la propria normativa ai parametri invocati, si deduce

l'avvenuta cessazione della materia del contendere;

che, del pari, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano, con

memoria presentata in prossimità dell'udienza, ha chiesto che, a

seguito della entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del

1995, sia dichiarata cessata la materia del contendere;

che, successivamente, in data 9 maggio 1996, l'Avvocatura

generale dello Stato ha depositato un atto di rinuncia al ricorso,

"essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia della

Corte costituzionale", rinuncia accettata dalla Provincia autonoma di

Bolzano;

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa

accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative

per i giudizi davanti a questa Corte, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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