Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 553 (Disposizioni in tema di incompatibilità dei

magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di

detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara),

promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1996 dal tribunale di

Messina, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 novembre 1996, pervenuta a

questa Corte il 4 dicembre 1997 (r.o. n. 872 del 1997), il tribunale

di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 77 della Costituzione, del decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 553 (Disposizioni in tema di incompatibilità dei

magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di

detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara);

che il tribunale remittente, investito di un procedimento penale

nei confronti di otto imputati la cui posizione era stata separata da

quella degli altri imputati di un preesistente procedimento a seguito

della astensione per incompatibilità di due magistrati che

componevano il collegio giudicante, afferma di essere chiamato, a

seguito delle richieste formulate dal pubblico ministero e dalle

altre parti, a fare immediata applicazione di disposizioni contenute

nel decreto-legge n. 553 del 1996, concernenti la salvezza della

efficacia degli atti compiuti prima dell'accoglimento della

dichiarazione di astensione (art. 1, comma 2, primo periodo, del

decreto-legge citato), la previsione della utilizzabilità dei

medesimi atti mediante la sola lettura o mediante l'indicazione a

norma dell'art. 511, comma 5, cod. proc. pen. (art. 1, comma 2), la

sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 1, commi 3, 4,

5), considerata dal collegio ai fini della determinazione dei termini

di fase, altrimenti già scaduti per due degli imputati;

che, secondo il giudice a quo, il decreto-legge n. 553 del 1996

costituirebbe mera reiterazione di precedenti decreti-legge non

convertiti, e da ultimo del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464,

non essendo esclusa la reiterazione dal fatto che il decreto-legge

impugnato ha espressamente disposto l'abrogazione dell'intero

precedente decreto n. 464 del 1996, quando questo era ancora in

vigore, pedissequamente ricalcandone poi il contenuto;

che pertanto esso sarebbe in contrasto con l'art. 77 della

Costituzione, per le ragioni messe in luce dalla sentenza n. 360 del

1996 di questa Corte, che ha chiarito come sia costituzionalmente

preclusa la riproduzione in un nuovo decreto delle disposizioni di

quello decaduto per mancata conversione, senza contenuti

sostanzialmente diversi o senza nuovi presupposti giustificativi di

natura straordinaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, sull'assunto

che la sopravvenuta conversione in legge del decreto - con la legge

23 dicembre 1996, n. 652 - sanerebbe ogni vizio di legittimità del

decreto stesso, in virtù della ricezione del suo contenuto in un

provvedimento che esprime la volontà sovrana del Parlamento.

Considerato che il decreto-legge impugnato è stato convertito

dalla soppravvenuta legge 23 dicembre 1996, n. 652, con modifiche che

non interessano le disposizioni considerate dal giudice a quo;

che la questione è sollevata con esclusivo riferimento alla

violazione dell'art. 77 della Costituzione discendente dalla

reiterazione di precedenti decreti-legge non convertiti, senza

prospettare alcun altro profilo di illegittimità, né affermare la

mancanza originaria dei presupposti di costituzionalità per il

ricorso alla decretazione d'urgenza;

che il denunciato vizio derivante dalla reiterazione del

contenuto di precedenti decreti-legge, in assenza di nuovi e

soppravvenuti motivi di necessità e di urgenza - vizio che si

sostanzia nella elusione del termine costituzionale di efficacia del

decreto-legge -, è sanato dalla intervenuta conversione in legge,

con la quale le Camere hanno assunto come propri i contenuti della

disciplina adottata dal Governo (sentenza n. 360 del 1996);

che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553

(Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga

dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti

penitenziari di Pianosa e dell'Asinara), sollevata, in riferimento

all'art. 77 della Costituzione, dal tribunale di Messina con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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