Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/2002

Altra decisione · depositata il 10/05/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 5 e

6, 22 e 25 della delibera legislativa della Regione Calabria,

approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza modifiche, il

19 marzo 2001, recante "Nuovo regime giuridico dei consorzi per le

aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il

6 aprile 2001, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto

al n. 20 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

ricorso notificato il 6 aprile 2001, depositato il 14 aprile

successivo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione

Calabria, approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza

modifiche, a seguito di rinvio, il 19 marzo 2001, recante "Nuovo

regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di

sviluppo industriale" e, in particolare, gli artt. 18, commi 5 e 6,

22 e 25, in riferimento agli artt. 97 e 128 della Costituzione,

all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per

l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), all'art. 11 della

legge 8 agosto 1995, n. 341 [recte: decreto-legge 23 giugno 1995,

n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli

interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle

aree depresse), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto

1995, n. 341)], ed agli artt. da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000,

n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la

semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di

semplificazione 1999);

che, nel ricorso, vengono sostanzialmente ribadite le censure

di illegittimità della delibera legislativa formulate in sede di

rinvio governativo;

che, in particolare, l'art. 18, commi 5 e 6, prevedendo che,

in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi

consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel

perseguimento delle finalità istituzionali, il Presidente della

giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi

stessi ed alla nomina di un commissario straordinario, attuerebbe -

in mancanza di preventiva ed autonoma previsione dei casi nello

statuto consortile - una forma incondizionata di ingerenza della

regione sull'attività e sugli organi dei consorzi per le aree di

sviluppo industriale;

che, pertanto, tale potere di scioglimento, non rapportato a

presupposti certi, si porrebbe in contrasto sia con la disciplina

statale di riferimento, contenuta nell'art. 36 della legge n. 317 del

1991 e nell'art. 11 della legge n. 341 del 1995 - che, configurando i

consorzi come enti pubblici economici, attribuisce alla regione

soltanto il potere di controllo sui piani economici e finanziari e

non sul funzionamento dei consorzi medesimi - sia con il principio di

buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia con

il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui

all'art. 128 della Costituzione, che non ammette limiti alla

autonomia medesima se non in forza di espressa previsione legislativa

parametrata su situazioni specifiche delle quali deve verificarsi il

venire in essere;

che l'art. 25 della delibera impugnata, prevedendo il potere

della regione di individuare in ciascun consorzio "le filiere

produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli

territori", porrebbe in essere un'ulteriore ingerenza nell'attività

del consorzio, compromettendone l'autonomia;

che, infine, l'art. 22 della delibera impugnata, nel

disciplinare il procedimento della conferenza dei servizi, violerebbe

gli articoli da 9 a 12 della legge n. 340 del 2000 (modificativa

della legge n. 241 del 1990), legge che per il suo carattere

spiegherebbe la sua efficacia anche rispetto alla legge regionale;

che nel giudizio dinnanzi a questa Corte si è costituita la

Regione Calabria per chiedere il rigetto del ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri;

che, quanto al merito della prima censura, la disposizione

dell'art. 18, commi 5 e 6, nel conferire al Presidente della giunta,

esclusivamente in presenza di presupposti "certi", il potere di

sciogliere gli organi consortili e la facoltà di nominare un

commissario straordinario, non comporterebbe, ad avviso della difesa

della regione, un'indebita compressione dell'autonomia gestionale dei

consorzi stessi, ma sarebbe, al contrario, funzionale alla

realizzazione proprio di quell'autonomia, colmando "l'eventuale

vuoto" di operatività della stessa;

che, quanto all'ulteriore e analoga censura, riferita

all'art. 25 della delibera, l'identificazione delle "filiere

produttive da privilegiare" rientrerebbe esattamente nel potere di

controllo della regione sui piani economici e finanziari dei consorzi

industriali, previsto dalla legislazione nazionale richiamata dal

ricorrente;

che, per quanto riguarda la lamentata violazione degli

articoli da 9 a 12 della legge n. 340 del 2000, la resistente obietta

che la procedura in sede regionale, prevista dall'art. 22 della

delibera impugnata, non opererebbe alcuna violazione dei "principi

fondamentali" posti dalla normativa statale richiamata;

che, successivamente alla proposizione del ricorso da parte

del Presidente del Consiglio dei ministri, la delibera legislativa in

oggetto è stata promulgata quale legge della Regione Calabria

24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei consorzi per le

aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale), con omissione

delle disposizioni impugnate;

che, in data 18 marzo 2002, l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata senza

alcuna riserva dalla Regione Calabria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative

per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita

dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del

processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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