Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto

comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia

previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,

nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20

maggio 1988, n. 160, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1995

dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra

Conversa Antonio e S.p.a. OTO Melara ed altro, iscritta al n. 497 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. OTO Melara e dell'INPS,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Antonio Conversa

contro la S.p.a. OTO Melara e altro per ottenere la restituzione

della somma di 9.461.000 lire trattenutagli per conto dell'INPS sulla

liquidazione del trattamento di fine lavoro in quanto indebitamente

percepita a titolo di integrazione salariale straordinaria per il

periodo 2 marzo 1992-31 ottobre 1992, avendo il ricorrente prestato

attività lavorativa non comunicata dal 14 settembre al 15 ottobre

1992, il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 14 aprile 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del d.-l. 21

marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che

prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di

integrazione salariale, qualora non abbia provveduto a dare

preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività

lavorativa, senza stabilire "alcun limite per la trattenuta in

considerazione del lavoro effettivamente prestato e del reddito

effettivamente ricavato";

che al giudice rimettente la sanzione della decadenza dell'intero

trattamento di integrazione salariale, confrontata con l'analoga

sanzione prevista dal precedente quarto comma nel limite delle

giornate di lavoro effettuate, appare eccessiva e pertanto

censurabile alla stregua dei parametri costituzionali richiamati;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti la Società OTO Melara e l'INPS chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una

dichiarazione di manifesta infondatezza;

Considerato che l'art. 8, quarto comma, del d.-l. n. 86 del 1988

non prevede una sanzione di decadenza, bensì stabilisce

l'incompatibilità tra attività lavorativa retribuita (il cui

svolgimento deve essere dal lavoratore preventivamente comunicato

all'INPS) e fruizione del trattamento di integrazione salariale,

disponendo conseguentemente la sospensione del trattamento per le

giornate di lavoro effettuate;

che, pertanto, con questa norma non è confrontabile la

disposizione impugnata, la quale sanziona l'incompatibilità

comminando al lavoratore, che non adempia il detto obbligo di

comunicazione, la decadenza dal diritto all'integrazione salariale;

che la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la

possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione, il

quale non potrebbe essere attuato se non limitando

contraddittoriamente la decadenza alle giornate effettuate, cioè

sopprimendo in realtà la sanzione ed equiparando i cassaintegrati

che svolgono un lavoro retribuito senza informarne l'INPS e quelli

che correttamente assolvono l'obbligo di comunicazione;

che non può dirsi violato l'art. 38 della Costituzione da una

norma, come quella in esame, che si propone di garantire che le

risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale

siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati;

che nemmeno è prospettabile una violazione dell'art. 36, primo

comma, Cost., il quale in materia previdenziale può essere

richiamato solo per il tramite dell'art. 38 e nei limiti di questo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 21 marzo

1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile

e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema

informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),

convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento

agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,

dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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