Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1998

Altra decisione · depositata il 26/05/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 23d.P.R. 643/1972

usata come parametro

citata

  • art. 3legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 6 giugno 1997 dalla Commissione tributaria regionale di

Firenze sul ricorso proposto da Pierotti Walter contro l'Ufficio del

registro di Pisa, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 giugno 1997 (r.o. n. 669

del 1997), la Commissione tributaria regionale di Firenze ha

sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili), nella parte in cui sanziona nella stessa

misura l'omissione ed il ritardo nella presentazione della

dichiarazione INVIM;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è

entrato in vigore il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662), con il quale il legislatore,

riformando, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3, comma

133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la disciplina del sistema

sanzionatorio in materia tributaria, ha introdotto principi

innovativi concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative

in detta materia, con effetto anche per i procedimenti in corso alla

data di entrata in vigore della nuova disciplina, come si desume

dall'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

che il comma 3 dello stesso articolo, prevede, altresì, che

detti ultimi procedimenti "possono essere definiti, quanto alle

sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di

attuazione previsti dal successivo art. 28, dagli autori della

violazione e dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1,

con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al

quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione

amministrativa";

che, in relazione alle accennate modifiche legislative ed

all'ambito temporale di applicabilità della disposizione dell'art.

25, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta

valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a

lui pendente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria

regionale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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