Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30,

terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1970 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 114

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;

2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1970 dal tribunale di Livorno

nel procedimento penale a carico di Luperi Mauro ed altri, iscritta al

n. 127 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

Ritenuto che con l'ordinanza 20 febbraio 1970 il tribunale di

Livorno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, in

riferimento all'art. 136 della Costituzione;

che identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata con l'ordinanza 25 febbraio 1970 dal pretore di Recanati;

che innanzi a questa Corte è intervenuto nel secondo giudizio, con

atto 23 aprile 1970, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Considerato che i due giudizi, vertendo su identiche questioni,

possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con sentenze n. 127 del 15 dicembre 1966 e n. 49 del 25 marzo

1970 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 136 della Costituzione;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a

modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 136 della

Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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