Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 17

settembre 1993, n. 363, recante: "Disciplina della proroga degli

organi amministrativi", promosso con ricorso della Regione Calabria

notificato l'11 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 14

successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Calabria ha impugnato, in riferimento agli

artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione,

talune norme del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 (Disciplina

della proroga degli organi amministrativi);

che la ricorrente rileva che l'art. 9 del decreto-legge

impugnato - secondo cui "le disposizioni . (del decreto) operano

direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a

quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi

generali ivi contenuti" - se pure con una formulazione che attenua

l'impatto sull'autonomia regionale rispetto alle precedenti versioni,

ancor più lesive, dei provvedimenti d'urgenza reiterati dal Governo

nella specifica materia (decreti-legge nn. 381 e 439 del 1992, 7, 69,

150 e 239 del 1993, tutti non convertiti in legge, di cui alcuni già

impugnati dalla medesima regione), non elimina del tutto la

violazione delle competenze regionali, tenuto conto che con la legge

regionale 5 agosto 1992, n. 13 è stata emanata la disciplina delle

nomine di competenza della regione al fine di evitare il fenomeno

della prorogatio alla scadenza, in coerenza con l'art. 97 della

Costituzione e con i principi affermati nella sentenza n. 208 del

1992 di questa Corte;

che, pertanto, ove la norma impugnata fosse interpretata come

abrogativa della legge regionale e tale da rendere il decreto-legge

direttamente applicabile nella regione, in ogni suo istituto, la

disciplina denunziata sarebbe invasiva della competenza

costituzionalmente riconosciuta in capo alla ricorrente, e in

particolare lo sarebbero:

a) l'art. 4, comma 2, che, attribuendo la competenza sulle

designazioni o nomine per la rinnovazione degli organi scaduti, in

caso di inerzia degli organi collegiali, ai presidenti di detti

organi, violerebbe sia la competenza regionale in materia di

ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117

della Costituzione) sia la competenza statutaria (art. 123 della

Costituzione), in quanto inciderebbe sulle norme che regolano le

competenze degli organi collegiali, creando ex novo una competenza

dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi poteri; detta

disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli 121 e 122

della Costituzione, per le nomine di competenza del Consiglio

regionale, attesa la configurazione del presidente di detto organo,

che non è autonomo rispetto al Consiglio stesso da cui è eletto per

dirigerne i lavori (art. 122, terzo comma, della Costituzione) né ha

rilevanza esterna propria, a differenza del Consiglio, della Giunta e

del Presidente di questa (art. 121, primo comma, della Costituzione);

b) l'art. 3 che, sul regime di proroga degli organi

amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, limitando la

competenza degli organi prorogati e sanzionando come illegittimi gli

atti posti in essere fuori dei limiti ivi previsti, inciderebbe sulla

competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della

Costituzione; la censura sarebbe da estendere al successivo art. 6

che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi

scaduti;

c) l'art. 8, che, convalidando gli atti di ricostituzione di

organi scaduti adottati, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, da presidenti di organi collegiali, in sostituzione dei

competenti collegi, violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della

Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d),

della legge n. 400 del 1988, sia le competenze regionali in materia

di organizzazione di uffici ed enti, impedendo alle regioni di

revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere

diversamente in ordine agli organi scaduti, così rispristinando

l'ordine naturale delle competenze;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza

delle questioni;

Considerato che il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 non è

stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18

novembre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ordinanze nn. 133 e 32 del 1994), le questioni

sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del

decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 (Disciplina della proroga

degli organi amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt.

77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla

Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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