Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/2002

Altra decisione · depositata il 10/05/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1,

5, comma 1, lettera c e 12, comma 1, della legge della Regione

Umbria, riapprovata il 30 luglio 2001, recante "Tutela sanitaria e

ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri, notificato il 17 agosto 2001, depositato in cancelleria

il 24 successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che con ricorso notificato il 17 agosto 2001 e

depositato in cancelleria il successivo 24 agosto, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità

costituzionale degli articoli 2, comma 1, 5, comma 1, lettera c e 12,

comma 1, della delibera legislativa della Regione Umbria "Tutela

sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici

ed elettromagnetici", già approvata dal Consiglio regionale nella

seduta del 21 maggio 2001 e - a seguito di rinvio governativo -

riapprovata, a maggioranza assoluta, con modificazioni, nella seduta

del 30 luglio 2001;

che l'art. 2, comma 1, della delibera legislativa - il quale

introduce il "principio di giustificazione", richiedendo ai gestori

ed ai concessionari la dimostrazione delle ragioni obiettive della

indispensabilità degli impianti che producono emissioni

elettromagnetiche ai fini della operatività del servizio -

violerebbe, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 97 della Costituzione e

il principio generale di ragionevolezza, giacché, non avendo la

regione il potere di valutare l'indispensabilità degli impianti né

il carattere obiettivo delle ragioni addotte, la previsione normativa

sarebbe del tutto inutile, risolvendosi nella imposizione al privato

di formalità onerose che non preludono a nessun controllo o ad

interventi da parte dell'amministrazione competente;

che l'art. 5, comma 1, lettera c della delibera legislativa,

là dove attribuisce alla Giunta regionale il potere di fissare, con

regolamento, i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di

risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di

radiodiffusione, sarebbe incostituzionale perché la materia è

riservata allo Stato: siccome l'art. 4, comma 4, della legge 22

febbraio 2001, n. 36, demanda ad un decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri la determinazione dei criteri di elaborazione

dei piani di risanamento, eventuali spazi di attribuzione regionale

potrebbero essere desunti solo dall'emanando d.P.C.m., mentre non

sarebbe consentito che la regione provveda prima che lo Stato abbia

fissato i livelli consentiti di inquinamento ed i criteri per porvi

rimedio; e ciò in quanto si versa in una materia - osserva

l'Avvocatura - che richiede necessariamente una disciplina uniforme

su tutto il territorio dello Stato, in modo che sia adeguatamente

tutelato l'interesse nazionale che l'art. 127, terzo comma, della

Costituzione pone come limite al potere legislativo delle regioni;

che l'art. 12, comma 1, della delibera legislativa oggetto di

impugnativa impone la procedura di valutazione di impatto ambientale

"nei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 5"; e che, ad

avviso del ricorrente, la fonte dell'attribuzione regionale non può

essere il regolamento richiamato, perché sulla valutazione d'impatto

ambientale la competenza apparterrebbe allo Stato, anche ai sensi

dell'art. 2, comma 6, lettera a della legge 31 luglio 1997, n. 249,

che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni

il potere, sentite le regioni, di fissare la localizzazione degli

impianti con un piano articolato che consenta di realizzare i

molteplici obiettivi fissati nella stessa norma: sarebbe escluso,

pertanto, che ogni regione possa valutare autonomamente le

determinazioni del piano con la possibilità che ne derivi un danno

anche ad altre regioni;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la

Regione Umbria, chiedendo che le sollevate questioni di legittimità

costituzionale siano dichiarate manifestamente infondate, in

particolare osservando che la delibera legislativa impugnata persegue

essenzialmente due obiettivi: da un lato, quello della tutela della

salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dall'altro, quello della

salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, nel rispetto del

principio comunitario di precauzione e dei principi fondamentali

dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36. In questa prospettiva si

giustificherebbe l'art. 2 della delibera legislativa impugnata, il

quale mira ad una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore,

tendendo a raccogliere elementi conoscitivi non soltanto

sull'adeguatezza dell'impianto, ma anche sulla sua necessità

rispetto allo scopo perseguito;

che infondata sarebbe anche la censura rivolta all'art. 5:

sia perché dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lettera d

e 9, comma 2, della legge n. 36 del 2001 risulterebbe che la riserva

allo Stato della determinazione dei criteri si riferisce

esclusivamente ai piani di risanamento degli elettrodotti; sia

perché l'intervento regionale non potrebbe essere subordinato alla

preventiva emanazione del previsto d.P.C.m., posto che altrimenti si

riconoscerebbe allo Stato il potere di rinviare sine die l'emanazione

di una disciplina di rilevante importanza per la materia cui si

riferisce, così precludendosi alle regioni di esercitare il proprio

potere normativo;

che, infine, la questione di costituzionalità avente ad

oggetto l'art. 12 muoverebbe da un'inesatta ricostruzione del

sistema, giacché non terrebbe conto né dell'art. 2-bis comma 2, del

decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, né del fatto che la procedura

di valutazione di impatto ambientale, essendo diretta alla corretta

gestione del territorio, appartiene alla materia urbanistica nella

sua accezione più ampia;

che, in prossimità della camera di consiglio, la difesa

della Regione Umbria ha depositato una memoria, nella quale, oltre a

ribadire le precedenti conclusioni di merito, eccepisce

l'improcedibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri alla luce dell'intervenuta modificazione dell'art. 127 della

Costituzione.

Considerato che l'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione) ha sostituito interamente l'art. 127 della

Costituzione, il quale stabilisce, ora, al primo comma, che "il

Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza

della regione, può promuovere la questione di legittimità

costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta

giorni dalla sua pubblicazione";

che è stata dunque soppressa la fase del controllo

governativo sulla legge regionale deliberata ma non ancora

promulgata, che si esplicava mediante il rinvio della legge al

Consiglio regionale e la successiva eventuale impugnazione della

stessa davanti a questa Corte, sulla base di motivi già enunciati

nel rinvio, con effetto preclusivo della promulgazione fino all'esito

del giudizio: onde oggi l'unica ipotesi, prevista dalla Costituzione,

di giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale

nei confronti della legge regionale è quella del giudizio instaurato

dal Governo con l'impugnazione della legge già promulgata e

pubblicata;

che, pertanto, per effetto della indicata modificazione della

norma costituzionale, come questa Corte ha già statuito, i ricorsi

in precedenza introdotti, ai sensi del testo originario dell'art. 127

della Costituzione, nei confronti di deliberazioni legislative

regionali, sono divenuti improcedibili, mentre resta salva la

facoltà del Governo di promuovere nei confronti della legge

regionale, una volta promulgata e pubblicata, questione di

legittimità costituzionale nei termini previsti dal nuovo testo del

medesimo art. 127 (sentenza n. 17 del 2002; ordinanza n. 65 del

2002): così consentendosi, fra l'altro, la prospettazione della

questione, se del caso, alla luce anche dei nuovi parametri

costituiti dalle altre disposizioni del titolo V, parte seconda,

della Costituzione, a loro volta modificate dalla legge

costituzionale n. 3 del 2001;

che, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai

sensi del testo originario dell'art. 127 della Costituzione, deve

essere dichiarato improcedibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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